Confisca di denaro e cellulare in caso di patteggiamento per reato ex (Cass. pen. Sez. VI n. 2726 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca nell’ambito di un patteggiamento per reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non trovando applicazione la confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., il denaro può essere confiscato solo in quanto profitto del reato e la cosa mobile solo in quanto servita a commetterlo. Il giudice che dispone la confisca deve perciò dar conto in motivazione della riconducibilità del bene alla specifica fattispecie contestata, non potendosi desumere il profitto dalla mera condizione personale dell’imputato né il rapporto strumentale del bene da un generico riferimento all’addebito.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di patteggiamento, ha applicato al condannato la pena per fatti riqualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha disposto la confisca della sostanza stupefacente, di una somma di denaro e di un telefono cellulare in sequestro.

La difesa ha impugnato la sola statuizione di confisca del denaro e del cellulare, osservando che il sequestro era avvenuto in occasione dell’arresto per la detenzione illecita contestata nel capo A), dove non risulta alcun profitto, mentre la cessione richiamata nel capo B) riguarda una condotta anteriore e di valore assai ridotto. Si è sostenuto che il cellulare non risulterebbe utilizzato per il reato e che, al più, andrebbe confiscata la sola SIM impiegata per il contatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 richiama la confisca allargata dell’art. 240-bis cod. pen. solo nei casi di condanna o patteggiamento per i delitti previsti dall’art. 73, con esclusione espressa della fattispecie di cui al comma 5. Ne deriva che, nel caso in esame, la confisca del denaro può essere disposta soltanto in quanto profitto del reato e quella del cellulare soltanto in quanto bene servito a commetterlo.

Su questa base il Collegio rileva il difetto di motivazione. Il sequestro del denaro era stato convalidato facendo leva sulla condizione soggettiva dell’indagato — privo di documenti, irregolare sul territorio, disoccupato e senza fissa dimora — e non sull’accertamento di un profitto illecito. Il Tribunale, a sua volta, ha giustificato la confisca richiamando la contestazione di cessione contenuta nel capo di imputazione, senza verificare se e in quale misura quella somma fosse riferibile alla condotta di spaccio.

L’analisi dei capi di imputazione consente alla Corte di escludere il nesso con la detenzione illecita: il denaro fu trovato occultato in occasione del controllo che riguarda la detenzione di sostanza stupefacente, fatto che di per sé non produce alcun profitto. La somma potrebbe semmai correlarsi alla cessione contestata come antecedente, ma nei limiti di valore indicati per le singole cessioni, che rendono la somma sequestrata del tutto sproporzionata rispetto al profitto ipotizzabile.

Analoghe considerazioni valgono per il cellulare. La sentenza impugnata non spiega perché il bene debba ritenersi mezzo utilizzato per commettere il reato, né distingue tra l’apparecchio e la SIM eventualmente impiegata per il contatto. Il ricorso è pertanto fondato, essendo ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché la sentenza di patteggiamento avrebbe disposto una misura applicata in violazione dei presupposti e dei limiti di legge. La sentenza è annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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