Recupero dazio convenzionale ed esimente dell’errore attivo dell’autorità doganale (Cass. civ. Sez. 5 n. 918 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero a posteriori dei dazi doganali, ai fini dell’applicabilità dell’esimente dell’errore attivo dell’autorità doganale di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice Doganale Comunitario, devono concorrere tre condizioni: l’errore deve essere imputabile a un comportamento attivo dell’autorità medesima; deve essere non riconoscibile da parte di un debitore in buona fede; l’operatore deve aver osservato tutte le prescrizioni doganali. Il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine “modulo A” inesatto non costituisce di per sé errore attivo qualora il certificato sia stato redatto sulla base di una presentazione inesatta dei fatti da parte dell’esportatore. La buona fede del contribuente non ha valenza in re ipsa, ma è tutelabile solo quando l’affidamento sia stato ingenerato dalle autorità doganali e l’importatore abbia agito con la diligenza professionale qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Il Fatto
La società importatrice, operatore del settore degli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, aveva dichiarato l’origine filippina della merce importata negli anni 2011 e 2012, beneficiando del regime preferenziale. L’Agenzia delle Dogane, sulla base delle informative dell’OLAF, contestava la provenienza taiwanese dei prodotti, negando il diritto al trattamento preferenziale e richiedendo il pagamento del dazio convenzionale del 3,7% e delle sanzioni, non essendo possibile contestare anche il dazio antidumping.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, annullando le sanzioni; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna, invece, aveva integralmente confermato la legittimità degli atti impositivi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 220 CDC e l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla falsità della dichiarazione di origine.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente perimetrato l’oggetto del giudizio, rilevando che la pretesa dell’Amministrazione concerne esclusivamente il recupero del dazio convenzionale, non essendo emersa alcuna parallela applicazione del dazio antidumping, ipotesi solo evocata dalla ricorrente come contesto generale. La questione relativa al dazio antidumping è stata pertanto ritenuta estranea al thema decidendum.
La Corte ha poi accertato che la sentenza impugnata aveva confermato, in linea con la pronuncia di primo grado, la provenienza taiwanese della merce, integrando così la fattispecie della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità della censura di omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrato la loro divergenza, in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Nel merito, la Cassazione ha escluso la configurabilità dell’errore attivo dell’autorità doganale filippina, avendo il giudice d’appello accertato che, prima degli accertamenti OLAF, l’autorità non avesse elementi per supporre la falsità dei certificati, mentre l’importatore, in ragione della sua qualità di operatore professionale esperto, avrebbe potuto e dovuto esserne a conoscenza. L’accertamento, incensurabile in sede di legittimità, ha condotto al rigetto della censura di violazione di legge, risolvendosi le doglianze della contribuente in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: quanto alla legittimità della relazione OLAF, il rinvio non può investire atti che non vincolano le autorità destinatarie; quanto all’interpretazione della normativa sul dazio antidumping, la questione è irrilevante, essendo perimetrata la controversia sul dazio convenzionale e residuando accertamenti di fatto, non dubbi interpretativi ai sensi dell’art. 267 TFUE. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197