Sequestro preventivo di denaro e insussistenza del periculum per sola fungibilità (Cass. pen. Sez. 2 n. 5927 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta di somme di denaro costituenti profitto del reato, il provvedimento deve contenere la motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini di imprescindibilità, l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio. Deve escludersi ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro, così come non può ritenersi esistente il periculum in base alla sola titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca. Il giudice è tenuto a specificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, dovendosi avere riguardo al solo parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sul riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti di un indagato per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, annullava parzialmente il provvedimento genetico e confermava la misura con riguardo al sequestro del profitto del reato per un ammontare di una somma di danaro.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 325 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando la mera apparenza della motivazione con riguardo alla necessità di anticipare gli effetti ablatori dei beni assoggettati a sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che i giudici della cautela reale avevano affermato la sussistenza del periculum in mora richiamando il rischio di dispersione del danaro correlato all’intrinseca natura dello stesso e il “contegno” dell’indagato, ritenuto idoneo a procurarsi disponibilità autonome e non vincolate. Una simile motivazione è stata giudicata non coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla scia dell’ermeneusi delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, la Corte ha ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta di somme di danaro deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio. È da escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione alla natura fungibile del denaro.
Il richiamo al rischio di dispersione connesso alla natura fungibile del danaro non costituisce un indice appagante, così come il “contegno” dell’indagato inteso a procurarsi danaro in nero nell’esercizio della professione, trattandosi di parametro non pertinente al giudizio prognostico richiesto al giudice della cautela. Tale giudice è tenuto a specificare gli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, dovendosi avere riguardo al solo parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca.
La Corte ha precisato che il periculum non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l’oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro. L’ordinanza impugnata non avendo fatto corretto governo di tali principi, assorbite le ulteriori censure, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per emendare le criticità giustificative in ordine al periculum.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.