Fase istruttoria in appello e liquidazione compensi: necessario il quid pluris (Cass. civ. Sez. III n. 26783 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la fase istruttoria e/o di trattazione legittima il riconoscimento della relativa voce tariffaria solo quando alla prima udienza di trattazione siano effettivamente compiute una o più delle attività previste dall’art. 350 c.p.c., oppure sia fissata un’udienza a tal fine o per lo svolgimento di altre attività istruttorie. Non integra la fase la produzione di nuovi documenti in altre fasi processuali, né la fissazione diretta dell’udienza di precisazione delle conclusioni. La mera reiterazione di note di udienza riproduttive delle conclusioni non costituisce quel quid pluris presupposto della debenza dell’ulteriore compenso.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificata nel 2014, con la quale il concessionario gli intimava il pagamento di una somma conseguente a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, elevato dal Comune nel 2010. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale presupposto. A fronte della produzione dell’avviso di ricevimento, ne disconosceva la sottoscrizione e proponeva querela di falso.

Il Tribunale, espletata consulenza grafologica, accertava la falsità della sottoscrizione, dichiarava falso il documento e condannava in solido il Comune e il concessionario alle spese di giudizio e di CTU. Proponeva appello il solo concessionario, censurando esclusivamente il capo relativo alla condanna solidale alle spese. La Corte d’appello rigettava il gravame, liquidando però in favore dell’appellato le spese del grado in misura inferiore, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione. Deceduto l’originario opponente, proponevano ricorso per cassazione gli eredi.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dei parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per l’insufficiente liquidazione delle spese del secondo grado. Il ricorrente assume che il giudizio d’appello non si sia esaurito in una mera udienza di trattazione seguita dalla precisazione delle conclusioni, ma sia stato caratterizzato da plurimi rinvii e udienze cartolari, con deposito di note e esame delle difese avversarie, attività riconducibili all’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55/2014. Osserva che, riconosciuta la fase, la voce tariffaria avrebbe dovuto essere liquidata almeno nel minimo di euro 921,50 e che la liquidazione contrasta con l’art. 2233, secondo comma, c.c.

La Corte rigetta il ricorso richiamando un proprio precedente in fattispecie quasi sovrapponibile (Cass., 19 settembre 2025, n. 25664). Il principio è che l’effettuazione di singoli atti istruttori, in particolare la produzione di documenti in altre fasi processuali, non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione. Questa dà luogo al riconoscimento della voce di tariffa solo se alla prima udienza di trattazione sia posta in essere una delle specifiche attività dell’art. 350 c.p.c., o se sia fissata un’udienza a tal fine, e non quando alla prima udienza sia direttamente fissata la precisazione delle conclusioni senza alcuna ulteriore attività.

Il Collegio rileva che lo svolgimento del procedimento d’appello corrisponde a tale seconda ipotesi: fu subito fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni, poi tenuta col rito cartolare e più volte rinviata per ragioni di pura organizzazione dell’ufficio. In tali fasi il ricorrente si limitò a depositare note di udienza tutte riproducenti la mera precisazione delle conclusioni. Difetta dunque, già nella descrizione della fattispecie, il quid pluris presupposto della debenza dell’ulteriore compenso.

La Corte esclude la regolazione delle spese di lite per la mancata piena instaurazione del rapporto processuale con il concessionario e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, richiamando Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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