Estinzione anticipata cessione del quinto con rimborso al costo ammortizzato (ABF Collegio di Bologna n. 4900 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i contratti di credito al consumo stipulati dopo il 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies, comma 2, TUB, come riscritto dalla legge n. 106/2021, tipizza due soli criteri di riduzione proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata: la proporzionalità lineare e il costo ammortizzato. Il contratto deve indicare in modo analitico quale dei due trovi applicazione; in mancanza di una scelta valida opera il criterio legale suppletivo del costo ammortizzato. La clausola che ancora il rimborso alla curva degli interessi è contra legem e si considera tamquam non esset. Non vi è spazio per l’interpretazione più favorevole al consumatore ex artt. 1370 c.c. e 35 Codice del Consumo, perché manca un’ambiguità da sciogliere. Il criterio del pro-rata temporis non è invocabile quando la disciplina applicabile ratione temporis impone il costo ammortizzato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato il 10 agosto 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e lo aveva estinto in via anticipata. Riteneva di avere diritto, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, al rimborso delle commissioni non maturate in misura superiore a quanto già riconosciuto dall’intermediario, oltre a interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L’intermediario si difendeva sostenendo di aver operato nel rispetto della normativa di trasparenza e di aver ricalcolato la riduzione applicando il costo ammortizzato, riconoscendo un ulteriore importo di € 286,26, versato il 12 marzo 2026 al netto dei costi già abbuonati secondo la curva degli interessi. La questione arrivava thus al Collegio per stabilire quale criterio di rimborso fosse applicabile.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla collocazione temporale del contratto: stipulato il 10 agosto 2021, dunque dopo l’entrata in vigore della legge n. 106/2021, che ha integralmente riscritto l’art. 125-sexies TUB. Per i contratti successivi al 25 luglio 2021 il comma 2 impone che le parti indichino in modo chiaro e analitico se trovi applicazione la proporzionalità lineare o il costo ammortizzato, con applicazione di quest’ultimo in via suppletiva ove nulla sia diversamente indicato.

La ratio della disposizione è, per il Collegio, trasparente: il legislatore ha tipizzato due soli criteri e ha demandato alle parti l’onere di sceglierne uno con chiarezza. Ne deriva che la previsione contrattuale che ancora la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri di distribuzione al metodo della curva degli interessi non soddisfa il precetto: essa non dichiara quale dei due criteri tipizzati trovi applicazione. L’alternativa configurata dalla norma è, infatti, esclusiva.

Il Collegio respinge anche l’argomento dell’applicazione del criterio più favorevole al consumatore. Gli artt. 1370 c.c. e 35 Codice del Consumo operano in presenza di clausole ambigue o di dubbio interpretativo; nel caso concreto, però, non vi è ambiguità da sciogliere, perché la clausola è contra legem nella parte in cui assoggetta il rimborso a un criterio non consentito per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021.

La conseguenza è che l’indicazione contrattuale è tamquam non esset e si applica il criterio legale suppletivo del costo ammortizzato. L’intermediario, sia pure tardivamente, lo ha adottato, versando l’ulteriore importo di € 286,26. Applicando tale criterio, il rimborso spettante coincide con quanto già corrisposto, con uno scostamento di pochi centesimi ritenuto sostanzialmente irrilevante. La pretesa a un importo maggiore si fondava sul pro-rata temporis, criterio non applicabile ratione temporis. Il ricorso è quindi non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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