La violazione di un obbligo negoziale sulla corte comune non radica la competenza del Giudice di pace (Cass. civ. Sez. 2 n. 9261 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per materia del Giudice di pace prevista dall’art. 7, terzo comma, n. 2, c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, attiene alle cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio, ossia ai limiti quantitativi e qualitativi dell’esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione. Non rientrano in tale competenza le controversie nelle quali si controverta sull’esistenza o sull’inesistenza del diritto stesso di usare le cose comuni per determinati fini. Quando un condomino agisce nei confronti di altro condomino per far valere una limitazione convenzionale imposta sulla cosa comune, senza domandare l’esecuzione di opere sulle parti comuni, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione diretta alla tutela della proprietà comune che ogni comproprietario può esercitare disgiuntamente. È affetta da motivazione apparente la sentenza che, dopo aver escluso analiticamente ogni voce di danno specificamente prospettata, liquidi comunque il danno in via equitativa con una formula generica priva di contenuto identificabile. Viola l’art. 112 c.p.c. il giudice d’appello che, nel precisare il dispositivo, imponga un divieto non ricompreso nella domanda originaria.
Il Fatto
Fratello e sorella, comproprietari di un complesso immobiliare comprendente locali uso negozio e una corte antistante, avevano assunto con atto di divisione l’obbligo di mantenere libera da automezzi e cose l’intera estensione della corte comune. La conduttrice di un immobile, locatole dalla sorella, aveva occupato la corte con tavoli, sedie e ombrelloni per anni.
Il fratello conveniva la sorella dinanzi al Tribunale per l’accertamento della violazione della clausola negoziale e dell’art. 1102 c.c., chiedendo la cessazione dell’occupazione e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello riduceva il risarcimento e precisava il dispositivo, ordinando anche il divieto di transito e di carico-scarico nella corte. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha innanzitutto escluso la competenza del Giudice di pace, poiché l’oggetto della controversia non era la regolazione delle facoltà di uso della corte comune, bensì la violazione di uno specifico obbligo negoziale assunto con l’atto di divisione. Il precedente invocato, Cass. n. 21910 del 2015, distingue espressamente la regolazione delle facoltà condominiali dalle limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà imposte da un atto di obbligo.
Quanto al litisconsorzio necessario, la Corte ha precisato che l’azione volta a far valere l’illegittima occupazione della proprietà comune è diretta alla tutela della proprietà stessa e può essere esercitata disgiuntamente da ogni comproprietario. Non è necessaria, pertanto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, diversi dall’occupante, richiamando la giurisprudenza sul punto, tra cui Cass., sez. un., n. 25454 del 2013. Il richiamo all’art. 2900 c.c. è stato ritenuto privo di pertinenza, non vertendosi in tema di azione surrogatoria.
Il motivo concernente il disconoscimento delle fotografie è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorso riprodotto la formula del disconoscimento, come richiesto dall’art. 2712 c.c. e dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., secondo i requisiti di localizzazione e autosufficienza delineati da Cass., sez. un., n. 8077 del 2012. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura sulla testimonianza della coniuge dell’attore, sollecitando una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.
Accolto, invece, il motivo relativo alla liquidazione del danno: la Corte d’appello, dopo aver escluso tutte le voci di pregiudizio prospettate, aveva liquidato comunque € 10.000 in via equitativa facendo riferimento al «mancato sviluppo dell’attività commerciale», formula priva di contenuto identificabile che non consente di individuare l’an del danno risarcibile. Accolto anche il motivo concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c.: il divieto di transito e di carico-scarico, imposto nel precisare il dispositivo, eccede la domanda originaria che aveva ad oggetto la sola cessazione dell’occupazione abusiva con gli arredi.
Il ricorso principale, investendo la motivazione in tema di danno, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del motivo sul quantum, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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