Prove nuove indispensabili in appello nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27125 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, per contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice d’appello, ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ., può ammettere in via eccezionale, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione. È prova nuova indispensabile quella di per sé idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dal giudice di primo grado, smentendola o confermandola, oppure a provare ciò che era rimasto insufficientemente dimostrato. Rileva, a tal fine, la sussistenza di altri mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento, restando irrilevante la negligenza della parte incorsa nelle preclusioni istruttorie di primo grado. La qualificazione come prova nuova dell’atto interruttivo della prescrizione prodotto solo in appello rientra in tale potere, con accertamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva opposizione al preavviso di fermo di beni mobili registrati emesso dall’agente della riscossione per un debito contributivo complessivo. Il tribunale accoglieva l’opposizione e annullava tutti i ruoli sottostanti al fermo. La Corte d’appello riformava solo parzialmente la decisione, disponendo l’annullamento del preavviso limitatamente ad alcune cartelle e per il relativo importo, e non già all’intero preavviso.
In secondo grado il giudice acquisiva copie di due intimazioni di pagamento prodotte dal concessionario, necessarie a valutare l’effetto interruttivo della prescrizione a seguito di notifica, e dichiarava improcedibile l’appello incidentale della società per omessa notifica alle controparti. La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie in appello.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censurava l’ammissione in sede di gravame di documenti nuovi — gli avvisi di intimazione e la relativa documentazione di notifica — diretti a comprovare l’interruzione della prescrizione del credito contributivo. Secondo la ricorrente si trattava di documenti preesistenti al giudizio di primo grado, volti a dimostrare un fatto autonomo e distinto rispetto al decorso del termine prescrizionale, con conseguente violazione degli artt. 416, comma 3, e 437, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ritiene il motivo infondato. Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine e le prove acquisite appaiono insufficienti, il giudice anche in appello può ammettere in via eccezionale, anche d’ufficio, le prove indispensabili, purché i fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori già acquisiti, meritevoli di approfondimento, come precisato da Cass. n. 30571/2023.
Costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure a provare ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dalla negligenza o da altra causa che abbia determinato le preclusioni istruttorie di primo grado. La Corte richiama, in termini, Cass. n. 16358/2024, che ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione in appello dell’atto interruttivo della prescrizione, nonché Cass. nn. 26257/2021 e 20597/2020.
Nel caso esaminato, il giudice di merito si è attenuto a tali principi e, con accertamento in fatto congruamente motivato e insindacabile in questa sede, ha precisato che gli atti di intimazione acquisiti, recanti il numero di riferimento delle cartelle sottese al preavviso di fermo, erano idonei a completare il materiale probatorio già acquisito in primo grado, afferente a una già delineata pista probatoria relativa agli atti interruttivi del termine prescrizionale. Tali atti consentivano di superare l’incertezza sulla riferibilità delle intimazioni alle cartelle, derivante dalla lacunosa precedente produzione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’Inps.
Nota della Redazione
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