Mancata costituzione dell’appellante nel termine dell’art. 165 c.p.c. e improcedibilità automatica dell’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 11822 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 c.p.c. determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello. L’art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili le previsioni degli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella dell’art. 171 c.p.c. concernente la ritardata costituzione delle parti, incompatibile con la disciplina dell’improcedibilità. Alla mancata o ritardata costituzione dell’appellante nei termini consegue l’improcedibilità del gravame, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli o si sia difeso nel merito, accettando il contraddittorio.
Il Fatto
In seguito all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dai viaggiatori nei confronti della compagnia aerea per i danni derivanti dal mancato imbarco, il Tribunale di Palermo, adito in sede di appello, riformava la sentenza di primo grado dichiarando l’inammissibilità delle domande originarie e condannando gli attori alle spese dei due gradi di giudizio. Avverso tale decisione, i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle norme sulla costituzione in giudizio dell’appellante per essere la società appellante costituita oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente il motivo relativo alla violazione degli artt. 347, 165 e 348 c.p.c., ritenuto assorbente. Il ragionamento dei giudici di legittimità si è incentrato sul rapporto tra la disciplina della costituzione delle parti nel giudizio di appello e quella prevista per il procedimento dinanzi al tribunale, operato dal richiamo contenuto nell’art. 347, comma 1, c.p.c..
La Suprema Corte ha riaffermato il principio, già espresso dalle Sezioni Unite del 2011, secondo cui la mancata costituzione dell’appellante nel termine indicato dall’art. 165 c.p.c. comporta l’automatica improcedibilità dell’impugnazione. Il meccanismo di sanatoria previsto per la ritardata costituzione delle parti dall’art. 171 c.p.c. non è applicabile al giudizio di appello, in quanto strutturalmente incompatibile con la previsione di cui all’art. 348 c.p.c., che ricollega alla costituzione tardiva una conseguenza processuale di tipo preclusivo.
Nel caso di specie, la società appellante aveva notificato l’atto di appello in data 19 novembre 2021 e si era costituita il successivo 2 dicembre, ossia tredici giorni dopo la notifica, oltre il termine di dieci giorni prescritto. La Corte ha precisato che tale violazione non poteva ritenersi sanata né dalla circostanza che la costituzione fosse avvenuta ben prima dell’udienza di discussione, né dall’aver l’appellato accettato il contraddittorio contestando nel merito i motivi di appello.
A seguito dell’accertata improcedibilità, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. In considerazione dell’esito del giudizio e dell’adozione della pronuncia senza rinvio, la Corte ha provveduto a regolare le spese dei precedenti gradi di merito e del giudizio di legittimità, condannando la società controricorrente, soccombente, al relativo pagamento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 165 c.p.c. – Costituzione dell'attore
- Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto
- Art. 171 c.p.c. – Ritardata costituzione delle parti
- Art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello
- Art. 348 c.p.c. – Improcedibilità d'appello
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza