Ricorso inammissibile per carenza di interesse nel diniego delle generiche (Cass. pen. Sez. 2 n. 14505 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, o la cui motivazione si assuma sul punto viziata, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. La denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In tema di attenuanti generiche, la mancata concessione è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12/06/2025, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava l’imputato colpevole del delitto di rapina, concedendo l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e, con la riduzione del rito, lo condannava alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere. La Corte di appello di Roma, adita nell’interesse dell’imputato, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., lamentando l’omessa motivazione della Corte territoriale; con il secondo motivo, sempre ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduceva il vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’attenuante della lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato del giudice di legittimità limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. Esula, infatti, dai poteri della Corte una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 2003, Petrella.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di interesse. Il giudice di primo grado aveva escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione puntuale e logica, considerando ostativi i precedenti penali. Il motivo di appello risultava aspecifico, non confrontandosi criticamente con la motivazione, e privo di interesse concreto, stante l’impossibilità di fare derivare dall’accoglimento un risultato utile per l’impugnante. Ciò in ragione del già operato bilanciamento di circostanze in termini di equivalenza e del divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., per l’ipotesi in cui fossero state riconosciute le invocate attenuanti generiche.
La Corte ha quindi rammentato che l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio, rendendo inammissibile il ricorso per carenza d’interesse, secondo giurisprudenza costante.
Il secondo motivo è stato ritenuto meramente reiterativo della doglianza dedotta in appello e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede la diminuzione di pena in misura non eccedente un terzo per i casi di lieve entità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale attenuante costituisce uno strumento ulteriore per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, ove ricorra un’ipotesi di offensività minima.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso l’attenuante valorizzando l’utilizzo di un coltello a serramanico e tutti gli elementi del fatto, fornendo una motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche, con corretta applicazione della norma risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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