Ricorso dell’Agenzia inammissibile senza appello contro sentenza favorevole (Cass. civ. Sez. 5 n. 23225 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria che non abbia proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado a sé favorevole non è legittimata a impugnare per cassazione la sentenza d’appello che, rigettando l’impugnazione del contribuente, abbia confermato quella decisione. Il giudice del gravame non è tenuto a pronunciare sulle censure che la parte vittoriosa non ha proposto, sicché il ricorso per cassazione con cui tale parte si dolga di quanto deciso è inammissibile per carenza di legittimazione. La mancata pronuncia su questioni non devolute all’appello non integra il vizio di motivazione apparente né la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
A seguito di verifiche, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente, libero professionista, un avviso di accertamento per maggior reddito non dichiarato relativo all’anno 2005. Il contribuente promuoveva la procedura di accertamento con adesione, conclusasi positivamente, versando la prima rata e consegnando una polizza fideiussoria.
L’Amministrazione notificava tuttavia un atto di diniego di adesione, ritenendo la garanzia non valida perché rilasciata da un Consorzio non iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB. Il contribuente impugnava il diniego e, successivamente, anche la cartella di pagamento notificata per la riscossione dell’originaria pretesa. La Commissione Tributaria Provinciale riuniva i ricorsi e li accoglieva parzialmente, ritenendo dovute le somme concordate con l’atto di adesione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva come la CTR avesse pronunciato esclusivamente sull’appello proposto dal contribuente, il quale domandava l’annullamento della cartella esattoriale. Il giudice del gravame aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo la decisione di primo grado favorevole all’appellante e le sue censure infondate.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e la violazione degli artt. 6, comma 4, 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997 per non aver rilevato l’invalidità dell’atto di adesione.
La Corte rileva che la CTR nulla aveva detto sulle censure dell’Amministrazione, ma che questa non aveva proposto appello incidentale. Il giudice dell’appello non era quindi tenuto a pronunciare su un’impugnativa non proposta e l’Amministrazione non è legittimata a dolersi di una decisione che le è favorevole, avendo rigettato integralmente il ricorso del contribuente.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e senza applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 trattandosi di parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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