Sospensione feriale inapplicabile al termine per impugnare se decorre dopo agosto (Cass. pen. Sez. VII n. 37126 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione feriale dei termini processuali non incide sul termine per impugnare quando questo inizia a decorrere successivamente al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto. In tal caso nessuna frazione del termine cade nel periodo sospeso e la sospensione resta irrilevante. Il termine per il deposito della motivazione previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. attiene all’attività del giudice e non è soggetto a sospensione feriale. Il termine di impugnazione ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorre dal medesimo giorno di scadenza del termine di deposito e subisce il differimento solo se ricade, in tutto o in parte, nel periodo feriale. È inammissibile il ricorso che prospetti la sospensione feriale in contrasto con il dato normativo e con il diritto vivente.
Il Fatto
La difesa del ricorrente propone un unico motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 1, legge n. 742 del 1969. Secondo la tesi difensiva, il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, decorrente dal 2 luglio 2024, sarebbe rimasto sospeso per trentuno giorni nel periodo feriale e sarebbe quindi scaduto il 31 ottobre 2024 anziché il 30 settembre 2024.
Da tale premessa il ricorrente faceva derivare che i sessanta giorni per l’impugnazione sarebbero iniziati il 1° novembre e si sarebbero chiusi il 30 dicembre 2024, con la conseguenza che l’appello depositato il 12 dicembre 2024 doveva ritenersi tempestivo. La questione arriva in Cassazione proprio per verificare l’incidenza della sospensione feriale sul termine di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il dies a quo dell’impugnazione decorreva dal 30 settembre 2024 e la legge n. 742 del 1969 non trovava applicazione. Il Collegio trascrive integralmente le motivazioni della proposta di inammissibilità, che dichiara di condividere.
Il punto di partenza è il principio elaborato dalle Sezioni Unite n. 42361 del 20/07/2017, in continuità con Sez. U n. 7478 del 19/06/1996: il termine dell’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di termine attinente all’attività del giudice e non delle parti. A questo corollario se ne affianca un altro, parimenti fermo: la sospensione feriale continua a operare per i termini processuali delle parti, e segnatamente per il termine di impugnazione dell’art. 585 cod. proc. pen., il cui dies a quo è correlato alla scadenza del termine di deposito.
Muovendo da queste coordinate, la soluzione appare lineare. Quando il termine per il deposito della motivazione scade il 30 settembre, esso cade in un momento successivo al periodo feriale. Ne deriva che il termine di deposito decorre e scade integralmente fuori dal periodo sospeso e che il termine per impugnare inizia a decorrere dal medesimo 30 settembre. La sospensione feriale, secondo la legge n. 742/1969, incide esclusivamente sui termini il cui decorso ricada, in tutto o in parte, nel periodo 1°-31 agosto, sospendendone il corso o differendone l’inizio.
Nel caso di specie il termine per impugnare non decorreva durante il periodo feriale, ma ha avuto inizio dopo la sua cessazione: non vi è alcuna frazione del termine che si collochi nel periodo sospeso. La Corte richiama anche Sez. IV n. 15753 del 05/03/2015 e Sez. V n. 26439 del 02/04/2024, che hanno precisato come il dies a quo venga differito solo se il deposito cade nel periodo feriale. La conclusione è coerente con la ratio della legge, finalizzata a tutelare le esigenze difensive nel periodo estivo e non a incidere su termini collocati interamente al di fuori di esso.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
Nota della Redazione
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