COSAP per occupazione di fatto: prescrizione decennale, non quinquennale (Cass. civ. Sez. 3 n. 11349 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, dovuto per l’occupazione del suolo o soprassuolo pubblico in assenza di concessione rilasciata dall’ente proprietario, non è assimilabile al canone locatizio né alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn. 1, 1-bis e 2, c.c. Esso integra un’obbligazione di natura indennitaria, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione. La prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l’occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell’anno, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale, avendo realizzato su concessione del Ministero delle infrastrutture alcuni tratti stradali che sormontavano strade comunali, riceveva da una società concessionaria del Comune per la riscossione del COSAP un avviso di liquidazione per il canone, sanzioni ed interessi dovuti per un determinato anno. La società autostradale conveniva in giudizio la concessionaria e il Comune, chiedendo l’annullamento dell’avviso per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine quinquennale, e la Corte d’appello confermava la decisione. La Corte territoriale, in particolare, qualificava il COSAP come obbligazione periodica, discendente da un unico e unitario rapporto giuridico impositivo, in ragione della permanenza ed inamovibilità delle opere realizzate, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Avverso tale sentenza la società concessionaria del Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. Ha ricordato che l’art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non già al caso in cui da un unico provvedimento derivino tanti rapporti autonomi, ciascuno avente durata annuale e un apposito canone da pagarsi in unica soluzione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 2025; Sez. 5, Ordinanza n. 18632 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 9880 del 2023).
La Corte ha precisato che il presupposto per l’applicazione della prescrizione quinquennale risiede nella sussistenza di un rapporto giuridico unitario dal quale scaturiscano obbligazioni periodiche. Ha quindi escluso che tale rapporto unitario possa configurarsi in caso di occupazione abusiva o di fatto: il canone, in tali ipotesi, rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo di beni pubblici e trova titolo non in un unico provvedimento, ma in diversi e specifici provvedimenti o, per l’occupazione di fatto, nella situazione fattuale di protratto uso particolare del bene. La prestazione si atteggia, quindi, come indennità sostitutiva del canone, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997, costituendo un’obbligazione indennitaria soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Quanto alla natura dell’occupazione, la Corte ha chiarito che la concessione statale autostradale è provvedimento ben diverso dall’autorizzazione comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e non vale ad escludere la natura di occupazione di fatto, e dunque abusiva ai fini COSAP, dello spazio appartenente al demanio o patrimonio indisponibile comunale, in difetto di un titolo rilasciato dall’ente locale. Il presupposto applicativo è l’uso particolare del bene pubblico ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione, quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo comunale.
La Corte ha infine richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 28766 del 2025, che, in tema di occupazione di fatto del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, ha escluso che, in assenza di concessione, si configuri un unico rapporto suscettibile di generare obbligazioni periodiche, evidenziando l’autonomia dei singoli giudizi relativi alle diverse annualità, i cui elementi sono ancorati alle specificità presenti di anno in anno.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, dichiarando assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, concernente la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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