Raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973: rileva la trasmissione della denuncia ex art. 331 c.p.p. (Cass. civ. Sez. 5 n. 13445 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, è una delega di firma e non di funzioni. Essa realizza un mero decentramento burocratico e la sua attuazione non richiede l’osservanza della disciplina sulla delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, potendo avvenire anche mediante ordini di servizio, con l’individuazione del delegato per qualifica professionale.
In materia di raddoppio dei termini di accertamento, nella formulazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 vigente prima della legge n. 208/2015, il presupposto per il raddoppio è la presentazione o trasmissione della denuncia ex art. 331 c.p.p. entro la scadenza dei termini ordinari, e non la mera astratta configurabilità di un reato. Tale requisito si ritiene rispettato quando l’accertamento tragga origine da una indagine penale già in atto nei confronti di uno degli autori della violazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con il quale recuperava a tassazione costi ritenuti inesistenti, in quanto riferiti a fatture emesse da una ditta individuale qualificata come “cartiera”. L’atto era sottoscritto da un funzionario su delega del direttore provinciale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’ufficio, riformava la decisione, ritenendo legittimo sia l’avviso di accertamento sia l’atto di appello.
Avverso la sentenza della CTR, la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla nullità della delega alla sottoscrizione, sulla mancata prova dell’inesistenza delle operazioni, sull’omesso contraddittorio e sulla violazione della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le diverse doglianze. Quanto alla sottoscrizione dell’avviso e dell’appello, ha ribadito la natura di delega di firma della delega alla sottoscrizione degli atti impositivi. Ne ha tratto la conseguenza che non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente che questo sia individuabile tramite la qualifica rivestita nell’organizzazione dell’ufficio, e che la delega non necessita di motivazione.
Con riferimento alla sottoscrizione dell’appello, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui gli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 conferiscono all’ufficio la capacità di stare in giudizio tramite il preposto al reparto competente, il quale è delegato in via generale. La sottoscrizione dell’appello da parte di tale soggetto è valida anche in assenza di una specifica delega esibita in giudizio.
Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto le censure ivi formulate, pur invocando formalmente vizi di violazione di legge o di motivazione, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio già operata dal giudice di merito, sindacato non consentito in sede di legittimità.
La Corte ha, invece, accolto il quarto motivo nella parte relativa al raddoppio dei termini. Ha rilevato che, per l’avviso notificato il 19/11/2015, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015. Tale disciplina imponeva che il raddoppio fosse legato all’esistenza di una denuncia ex art. 331 c.p.p., ma anche che questa fosse stata presentata o trasmessa prima della scadenza dei termini ordinari. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente la mera astratta configurabilità di un reato, senza verificare l’effettiva trasmissione della notizia di reato. Per tale profilo la sentenza è stata cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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