Rimozione del vincolo paesaggistico per inesistenza originaria del bene tutelato (TAR Emilia-Romagna n. 446 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del Codice dei beni culturali e del paesaggio il vincolo paesaggistico è tendenzialmente irrevocabile e non recede per sopravvenuto degrado, edificazione o antropizzazione dell’area. La rimozione del vincolo è ammessa solo in ipotesi estreme: totale perimento del bene, oppure inesistenza originaria del bene tutelato o assoluta incertezza e indeterminabilità del suo oggetto e del suo perimetro. In quest’ultimo caso non si configura una revoca per sopravvenienze, ma un accertamento ex post di nullità parziale del provvedimento istitutivo per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. La norma regionale che estenda il potere di revisione del vincolo al venir meno o alla mutazione delle esigenze di tutela è estranea alla disciplina statale e presenta profili di illegittimità costituzionale, ma resta irrilevante se l’amministrazione abbia fatto applicazione della sola diversa ipotesi dell’inesistenza originaria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari residenziali e direzionali in un comune dell’Emilia-Romagna, impugnavano la deliberazione con cui la Giunta regionale aveva disposto la rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico istituita con decreto ministeriale del 23 marzo 1965 su due particelle catastali, qualificate come emergenza geologica. La rimozione era motivata dall’accertata inesistenza del bene paesaggistico da tutelare.

I ricorrenti deducevano l’illegittimità costituzionale della norma regionale che consentirebbe la revisione del vincolo e, nel merito, un difetto istruttorio della Commissione per il paesaggio, che non avrebbe considerato le osservazioni della Soprintendenza né la scheda dell’Atlante regionale dei beni paesaggistici. La Regione e il Comune resistevano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinava anzitutto la norma regionale invocata a base del provvedimento, che contiene due distinte disposizioni. La prima consente alla Commissione di proporre la verifica del vincolo quando siano venute a mancare o siano mutate le esigenze di tutela; la seconda contempla la diversa ipotesi di inesistenza originaria del bene o di assoluta incertezza sull’esistenza e vigenza del vincolo.

La prima disposizione è giudicata fuori sistema. L’art. 138 del Codice disciplina l’introduzione di nuovi vincoli, non l’abolizione di quelli esistenti; gli artt. 141-bis e 143 prevedono l’integrazione e la ricognizione, non la revoca; l’art. 157, per i beni paesaggistici, non contiene la clausola di rinnovazione prevista per i beni culturali dall’art. 128, comma 3. La giurisprudenza amministrativa, del resto, nega rilievo al contesto degradato e all’avvenuta edificazione di un’area vincolata, come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, n. 902 del 2025 e sez. VII, n. 1966 del 2023. Non convince, quindi, il richiamo regionale all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e al principio del contrarius actus.

Il Collegio ammette invece la nullità parziale del vincolo quando il bene protetto non sia mai esistito o siano indeterminati consistenza e perimetro, richiamando gli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ. e l’art. 21-septies legge n. 241/1990. Nel caso concreto la completa istruttoria, esplicitata nell’ampia motivazione del provvedimento, dimostra che ricorre proprio questa seconda ipotesi, sicché l’atto impugnato ha fatto corretta applicazione della sola parte della norma regionale conforme ai principi. La questione di legittimità costituzionale, riferita a tale disposizione, è pertanto manifestamente infondata; quella relativa alla prima disposizione, pur potenzialmente fondata, è irrilevante.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il dedotto difetto istruttorio è smentito dalla piana lettura del provvedimento e degli atti allegati. Le osservazioni della Soprintendenza sono state riportate in modo incompleto dai ricorrenti e, comunque, confermano l’assenza di riscontri sulla singolarità geologica. L’Atlante regionale costituisce un mero registro ricognitivo dei vincoli e nulla aggiunge all’accertamento sull’effettiva esistenza del bene. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese stante la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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