Contestazioni alla c.t.u. in comparsa conclusionale ammissibili se valutative (Cass. civ. Sez. II n. 26490 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze dell’accertamento e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio. La consulenza tecnica di parte è un mero atto difensivo, la cui produzione non può essere ricondotta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c. Quando invece le censure denunziano violazioni procedurali dell’ausiliario, si verte in tema di nullità relative, soggette alla preclusione dell’art. 157 c.p.c.

Il Fatto

Un comune aveva convenuto davanti al Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici il proprietario originario e le società acquirenti di alcuni terreni, censiti al catasto comunale e asseritamente gravati da uso civico. Il Commissario accertò l’appartenenza dei fondi al demanio comunale e dichiarò nulli sia il contratto di trasferimento dal comune al privato, sia il successivo atto pubblico con cui i terreni erano stati ceduti a una delle società.

La decisione fu impugnata e la Corte d’appello la confermò. In via preliminare, i giudici di secondo grado dichiararono inammissibile la produzione di un parere pro veritate che le appellanti avevano integralmente riprodotto nella comparsa conclusionale, ravvisandovi una surrettizia introduzione di osservazioni critiche alla c.t.u. ormai precluse. Contro tale statuizione la società acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 189, 190 e 345 c.p.c. La questione sottoposta alla Corte riguardava l’ammissibilità dei rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio formulati nella comparsa conclusionale, con la finalità di sollecitare il giudice dell’impugnazione a un nuovo apprezzamento dei dati esaminati dall’ausiliario.

La Corte richiama l’intervento delle Sezioni Unite n. 5624 del 2022, che ha risolto in modo univoco un quesito in passato oggetto di risposte discordi. Da quella pronuncia si ricava, in primo luogo, che la consulenza tecnica di parte è un mero atto difensivo: la sua produzione non è riconducibile al divieto dell’art. 345 c.p.c., poiché la natura tecnica non ne altera l’essenza, priva di valore probatorio. Il rilievo è pertinente, perché il parere pro veritate fungeva da controcanto agli esiti della c.t.u., volta a ricostruire le vicende storiche dei terreni per individuarne la qualitas.

Quanto alla tempestività dei rilievi, le Sezioni Unite distinguono le censure che denunziano violazioni procedurali dell’ausiliario da quelle che investono il merito dell’accertamento. Solo le prime deducono nullità relative, soggette alla preclusione dell’art. 157 c.p.c. Le censure valutative non incontrano alcun termine preclusivo, non rilevando neppure i termini dell’art. 195, ultimo comma, c.p.c., di natura meramente ordinatoria. Esse devono però riferirsi a contestazioni coerenti con l’efficacia illustrativa della comparsa conclusionale.

La Corte individua quindi due errori nella sentenza impugnata. Il primo consiste nell’aver ritenuto che alla produzione del parere ostasse l’art. 345 c.p.c. Il secondo risiede nell’affermazione che le osservazioni critiche alla c.t.u. non possano essere formulate in comparsa conclusionale perché sottratte al contraddittorio: la parte che le svolge per la prima volta in tale atto non le sottrae al contraddittorio, posto che dopo le comparse si scambiano le memorie di replica.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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