Molestie: petulanza e biasimevole motivo non richiedono reiterazione né minaccia (Cass. pen. Sez. I n. 23793 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di molestie di cui all’art. 660 cod. pen. non richiede la reiterazione delle condotte né un connotato intimidatorio, essendo sufficiente che il comportamento molesto sia connotato da petulanza ovvero da biasimevole motivo, il quale ricorre quando le invadenze siano volte a ottenere prestazioni sessuali nella consapevolezza della ritrosia o dell’espressa indisponibilità del destinatario. L’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni, mere congetture o pretese regole generali prive di minima plausibilità. Il controllo della Cassazione è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica della tenuta logica e della coerenza argomentativa della decisione, restando preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 660 cod. pen. per avere, in quattro occasioni, per petulanza e biasimevole motivo, molestato lungo la pubblica via la persona offesa invitandola ad avere rapporti sessuali. Concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 344,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Il giudice di merito ha ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni della persona offesa, considerando inattendibili quelle a discolpa dell’imputato e generiche quelle dei testi della difesa. Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva ed erronea dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze proposte investono in via esclusiva questioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente lamenta presunte contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, senza però evidenziare specifiche fratture logiche nella complessiva valutazione della testimonianza dibattimentale, unico atto probatorio utilizzabile, essendo la querela correttamente impiegata ai soli fini della contestazione.
Il Tribunale ha ricavato indici di genuinità proprio dalle incertezze, dalla ritrosia e dall’imbarazzo emersi durante l’escussione, ritenendo la ricostruzione scevra da condizionamenti ritorsivi. Non si tratta di motivazione arbitraria, ma del doveroso resoconto dell’attività istruttoria, che ricomprende toni, contegni e reazioni della persona offesa rispetto alle vicende narrate.
La Corte richiama il principio secondo cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, salvo manifeste contraddizioni o congetture insuscettibili di verifica empirica (Sez. V n. 1322 del 2025, Abbruzzese). Ricorda inoltre che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. I n. 45331 del 2023, Rezzuto; Sez. II n. 9106 del 2021, Caradonna; Sez. III n. 17395 del 2023, Chen).
Quanto alla configurabilità della fattispecie, la Corte esclude che la descrizione della condotta richieda la reiterazione o il connotato intimidatorio. Il reato non ha natura necessariamente abituale (Sez. I n. 12703 del 2025, P.); il requisito che accompagna il comportamento molesto è la petulanza, ravvisabile in un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella sfera di libertà altrui (Sez. I n. 6975 del 2024). Nel caso concreto è stato ritenuto fondato l’elemento del biasimevole motivo, integrato da reiterate invadenze volte a ottenere prestazioni sessuali pur nella consapevolezza della ritrosia della persona offesa (Sez. V n. 7993 del 2021, P.).
Il Tribunale ha accertato che gli episodi si erano ripetuti nell’arco di quattordici mesi, creando turbamenti nella persona offesa e accompagnandosi a richieste insistenti e non gradite. La Corte conclude per l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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