Motivazione apparente della C.T.R. sul requisito soggettivo della detrazione IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 5748 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione tardivamente proposto in forma autonoma avverso la medesima sentenza, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso, è convertibile in ricorso incidentale, con conseguente riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., per l’idoneità dell’atto a raggiungere lo scopo. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando si contesti l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il vizio di motivazione apparente sussiste quando la motivazione, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, consistendo in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento; tale anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza impugnata.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di trasporto merci, tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, costi relativi all’acquisto di pallets, ritenuti afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti con due fornitori risultati evasori totali e privi di adeguata struttura aziendale.

La C.T.P. accoglieva i ricorsi della società; la C.T.R., in accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio, riteneva provata l’inesistenza del rapporto solo con riferimento a uno dei fornitori, escludendola per l’altro. La società proponeva ricorso per cassazione, cui l’Agenzia replicava con controricorso e successivo ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte qualifica preliminarmente il ricorso successivo dell’Agenzia come ricorso incidentale, rilevando che, in presenza di plurime parti, l’impugnazione avverso la medesima sentenza deve essere proposta nello stesso procedimento, salva la conversione del ricorso autonomo proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del primo, come avvenuto nel caso di specie.

Dichiara inammissibile l’unico motivo del ricorso principale, con cui la società denunciava la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., osservando che la censura atteneva alla valutazione delle acquisizioni istruttorie e non alla corretta applicazione delle regole sull’onere probatorio, oltre a non confrontarsi con la natura delle prove poste a fondamento della decisione, inclusi gli accertamenti bancari.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, ravvisando la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla posizione del fornitore per cui l’inesistenza delle operazioni era stata esclusa. La C.T.R. aveva esposto un quadro indiziario rilevante per l’intera contestazione, ma per tale fornitore si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza indicare le ragioni del mancato riconoscimento della prova e senza confrontarsi con gli elementi raccolti.

La Corte, richiamati i principi in tema di motivazione apparente e di sindacabilità del vizio in cassazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per un nuovo motivato esame, assorbendo il secondo motivo di ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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