Accorpamento di consorzi di bonifica: l’ente accorpato non si estingue automaticamente (Cass. civ. Sez. 5 n. 23444 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma che dispone l’accorpamento di enti pubblici, senza prevederne espressamente l’estinzione, non determina l’automatica cessazione dell’ente accorpato, il quale permane in vita sino alla conclusione del procedimento di riunificazione. In tale periodo transitorio, l’ente accorpato conserva la legittimazione a emanare atti impositivi e a svolgere le attività già affidategli, anche in nome proprio, con la conseguenza che l’erronea qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza non incide sulla validità degli atti adottati. Gli atti non ricompresi nell’elencazione di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma che manifestino una pretesa tributaria, sono impugnabili davanti al giudice tributario per far valere sia vizi formali sia vizi sostanziali.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una consorziata, di un avviso di pagamento emesso da un Consorzio di bonifica per il versamento del contributo opere irrigue relativo agli anni dal 2015 al 2017. La contribuente, evocando in giudizio sia il consorzio emittente sia il Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, ne aveva dedotto l’illegittimità, sostenendo che il consorzio emittente non fosse più esistente in quanto accorpato nel nuovo macro-ente ai sensi della legge regionale siciliana.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. In sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva invece accolto il gravame, ritenendo che il consorzio emittente, in quanto accorpato, non fosse più esistente e che il mandato senza rappresentanza conferitogli dal nuovo ente fosse nullo. Avverso tale decisione, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per la mancata attestazione di conformità della procura alle lite. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 22438/2018 e n. 2075/2024, la Corte ha escluso la sanzione dell’improcedibilità, valorizzando il principio di strumentalità delle forme. L’assenza dell’attestazione di conformità, in mancanza di un espresso disconoscimento della conformità della copia da parte della controparte, integra una mera irregolarità che non produce effetti pregiudizievoli per il ricorrente, essendo stata l’attestazione comunque depositata prima dell’adunanza.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude l’impugnazione di qualsiasi atto che manifesti una specifica pretesa tributaria. Il contribuente può pertanto contrastare l’avviso di pagamento facendo valere non solo vizi sostanziali, ma anche vizi formali, come il difetto di motivazione o l’adozione dell’atto da parte di un soggetto privo di potere impositivo. È stata invece dichiarata inammissibile la censura relativa alla mancata verifica della tempestività del ricorso introduttivo, in quanto formulata in termini astratti e non supportata dalla deduzione di uno specifico vizio.
La Corte ha quindi accolto il terzo motivo, incentrato sulla questione della sopravvivenza dell’ente accorpato. Richiamando la pronuncia Cass. n. 15351/2023 e, in termini più generali, la Cass. n. 22104/2025, la Corte ha chiarito che l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell’istituire i nuovi consorzi e nel ridefinire gli ambiti territoriali, non ha disposto l’estinzione degli enti accorpati, né ha previsto una procedura di liquidazione. L’accorpamento è stato configurato come l’epilogo di un procedimento complesso, con la conseguenza che i consorzi accorpati permangono in vita sino al completamento di tale processo, conservando la legittimazione a svolgere le attività già loro affidate.
Quanto al quarto motivo, dichiarato assorbito, la Corte ha precisato che la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza è da ritenersi superflua, in quanto l’ente accorpato agiva in virtù di un perdurante affidamento, ed errata, trattandosi di istituto non esportabile in ambito pubblicistico. Tale erronea qualificazione non ha, tuttavia, inciso sulla legittimità degli atti emanati, essendo il consorzio accorpato ancora operante e legittimato ad agire. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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