Spese e rinuncia al ricorso tributario: esclusa la soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. V n. 21357 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con condanna del rinunciante al rimborso delle spese in favore delle altre parti, salvo diverso accordo. Il criterio della soccombenza virtuale opera quando il giudice pronunci la cessazione della materia del contendere, presupponendo che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi. Se la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere; la rinuncia, che presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, non giustifica l’applicazione della soccombenza virtuale quando l’atto abdicativo ometta di rappresentare le ragioni di fondatezza dell’impugnazione e il suo verosimile accoglimento.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro di importo contenuto, emesso in relazione a un atto di esecuzione mobiliare. Dopo il versamento dell’imposta, lo stesso contribuente rinunciava agli atti chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La commissione provinciale dichiarava estinto il giudizio e condannava il rinunciante al pagamento delle spese, in quanto parte che aveva abbandonato la causa. La commissione regionale, adita sul solo capo delle spese, rigettava l’appello e condannava l’impugnante a ulteriori spese, richiamando l’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 306 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il giudice tributario, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avrebbe dovuto regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando in via prognostica l’esito che la domanda avrebbe avuto se non fosse intervenuta la definizione.
La Corte ricostruisce la disciplina distinguendo due fattispecie. L’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 prevede che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. L’art. 46 del medesimo decreto contempla l’estinzione del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge; la Corte cost. n. 274/2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale previsione nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Nel caso esaminato i giudici di merito hanno dichiarato l’estinzione del giudizio in virtù dell’espressa rinuncia al ricorso e della correlata istanza di declaratoria, e non la cessazione della materia del contendere. Il versamento della somma, posto a base della rinuncia, non giustifica il ricorso al criterio della soccombenza virtuale: nell’atto abdicativo non sono state rappresentate le ragioni di fondatezza dell’impugnazione e il suo verosimile accoglimento, e nessuna allegazione accredita l’ipotesi della non debenza della pretesa fiscale.
La Corte ribadisce che la cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio e postula che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale, sottoponendo conclusioni conformi al giudice, potendo residuare un contrasto solo sulle spese (Cass. Sez. II n. 30251/2023). Se invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, l’apprezzamento del fatto, ove dimostrato, non può sfociare in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma in una valutazione dell’interesse ad agire (Cass. n. 21757 del 29.07.2021; Cass. n. 1043/2024; Cass. n. 19845/2019; Cass. n. 979/2023).
Il ricorso è quindi rigettato. Nulla è disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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