Responsabilità del contribuente per il credito indebitamente compensato dal professionista incaricato (Cass. civ. Sez. 5 n. 13910 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del contribuente per i crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione non è esclusa dall’ affidamento al professionista incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione, essendo egli sempre tenuto a vigilare sul puntuale adempimento dell’incarico. L’infedeltà dell’intermediario, quand’anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una mescolanza di vizi eterogenei, sovrapponendo la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo senza consentire al giudice di legittimità di isolare le singole censure.
Il Fatto
Il contribuente propose opposizione avverso l’atto di recupero emesso ai sensi dell’art. 1, comma 421, della l. n. 311/2004 in relazione a crediti indebitamente utilizzati in compensazione, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro negli anni 2016 e 2017. Egli dedusse la responsabilità del proprio revisore contabile, da lui denunciato, che era stato attinto da una misura cautelare personale nell’ambito di indagini per il reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, ma la sentenza fu riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, sul presupposto che, incontestata l’inesistenza dei crediti, sussistesse l’onere del contribuente di verificare l’operato del professionista, tanto che l’omessa vigilanza determina il concorso nel reato. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto esaminato il primo motivo, con il quale il ricorrente deduceva l’inammissibilità del processo di appello per la mancata notifica dell’atto di appello al contribuente. La doglianza è stata dichiarata infondata, risultando l’appello notificato via PEC dall’Agenzia delle Entrate in data 21/1/2020.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata per l’omessa analisi dei punti decisivi della controversia, deducendo il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l’erronea interpretazione degli artt. 2, 6 e 10 del d.lgs. n. 472 del 1997. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, richiamando il principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili. Una tale formulazione mira infatti a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure, attribuendogli inammissibilmente il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente (richiamando il precedente Cass. n. 3397/2024).
Nel merito, la Corte ha escluso il prospettato difetto di motivazione, collocandosi la sentenza impugnata ampiamente sopra il “minimo costituzionale”, in quanto consente di comprendere l’iter logico seguito dai giudici di secondo grado, imperniato sulla considerazione della pacifica inesistenza dei crediti fiscali e sulla riferibilità al contribuente, dall’angolo visuale del diritto tributario, degli effetti dell’operato del professionista dallo stesso incaricato. Le doglianze relative al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. sono state inoltre ritenute inidonee in quanto riferite a disposizioni attinenti alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, e quindi inidonee ad inficiare le statuizioni concernenti il recupero a tassazione conseguente al disconoscimento del credito indebitamente portato in compensazione.
La Corte ha infine ribadito il principio per cui il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione, essendo egli sempre tenuto a vigilare il puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (richiamando Cass. n. 21560/2024 e Cass. n. 25132/2025). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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