Non è valutabile il servizio di collaborazione coordinata e continuativa nelle graduatorie ad esaurimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8501 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è valutabile ai fini dell’inserimento e della collocazione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, poiché non è qualificabile come servizio di insegnamento curriculare, non essendo equiparabile al servizio reso con contratto di lavoro subordinato nella classe di concorso o per il profilo professionale corrispondente. Tale interpretazione non contrasta con il principio di non discriminazione del lavoratore a termine di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il quale presuppone la natura subordinata del rapporto. Il contratto di supplenza affetto da nullità, per essere stato conferito in violazione delle norme sull’attribuzione dei punteggi, può produrre esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che del servizio prestato non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera.
Il Fatto
La ricorrente, personale educativo dei convitti, aveva impugnato la decurtazione di punteggio operata dall’Ufficio Scolastico nelle graduatorie ad esaurimento. La decurtazione riguardava il servizio prestato in regime di collaborazione coordinata e continuativa in un anno scolastico e il servizio reso con contratti a tempo determinato negli anni successivi, ritenuto non valutabile perché i relativi contratti di supplenza erano stati dichiarati nulli per effetto della perdita di una posizione utile in graduatoria.
La Corte d’Appello di L’Aquila rigettava le domande, ritenendo non valutabili entrambi i servizi. Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 7, D.M. n. 235/2014 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo la lettura letterale della norma regolamentare accolta dalla Corte territoriale. Il servizio svolto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, non è assimilabile al servizio di insegnamento reso in regime di lavoro subordinato e, pertanto, non possiede il requisito della curricolarità richiesto per la valutazione in graduatoria.
Tale soluzione interpretativa, prosegue la Corte, non determina una discriminazione del lavoratore a termine, poiché l’Accordo quadro sulla Direttiva 1999/70/CE si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e non anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La valutabilità del servizio, inoltre, presuppone che l’assegnazione sia avvenuta nel rispetto delle modalità ordinarie di conferimento delle supplenze, con esclusione delle utilizzazioni difformi.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto volto a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. In ogni caso, il giudice del gravame aveva accertato che la decurtazione del punteggio aveva determinato la collocazione in posizione non utile per l’assegnazione delle supplenze, con conseguente nullità dei contratti stipulati.
Richiamando il principio, già affermato da Cass. n. 8328/2010 e ribadito da Cass. n. 28255/2022, la Corte ha precisato che l’incarico di supplenza conferito in violazione delle norme sull’attribuzione dei punteggi è nullo e può produrre, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., effetti solo con riguardo alle retribuzioni per l’attività già prestata, non anche per i successivi sviluppi della carriera, operando il principio per cui quod nullum est nullum producit effectum. Il ricorso è stato, pertanto, integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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