Prestanome e bancarotta: dolo da provare in concreto, non presunto dalla carica (Cass. pen. Sez. V n. 35781 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore formalmente investito della carica, ma privo di reali poteri gestori, non è automaticamente esonerato dalla responsabilità per i reati fallimentari, essendo tenuto al dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto. Tale dovere non consente, però, di affermare la sua responsabilità dolosa sulla base della sola carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale. Nella bancarotta fraudolenta da operazioni dolose il dolo investe le operazioni prodromiche al dissesto, mentre l’evento deve essere soltanto prevedibile, e la prevedibilità va accertata in concreto, bandendo meccanismi presuntivi. È pertanto necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dell’altrui illecito operato e dell’apporto consapevole alla condotta criminosa.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano confermava la condanna pronunciata in giudizio abbreviato a carico dell’imputata per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, consistita nella sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi previdenziali nel periodo 2010-2019, nella veste di amministratrice di diritto di una società dichiarata fallita.

Era pacifico, come riconosciuto in sentenza, che l’imputata aveva svolto un ruolo di mera prestanome in favore di amministratori di fatto, assumendo la carica formale per pochi mesi e a condizione di non occuparsi di alcun ruolo gestorio. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo e al contributo partecipativo, lamentando che la condanna si fondasse sulla carica formale e sull’accettazione del rischio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione della fattispecie dell’art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall., che incrimina gli amministratori per il fallimento cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa e possono consistere anche in una condotta omissiva, come il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi, purché espressione di specifiche e selettive scelte gestionali preordinate all’evasione. La norma non sanziona l’evasione in sé, ma la causazione o l’aggravamento del dissesto.

Quanto all’elemento psicologico, la Corte distingue la causazione dolosa del fallimento, in cui la volizione investe l’evento, dalla bancarotta da operazioni dolose, in cui il dolo si sposta sulle operazioni prodromiche e l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, richiamando sul punto Sez. U. n. 38343 del 24.04.2014. Il dissesto deve essere soltanto prevedibile, ma la prevedibilità va declinata in concreto, valorizzando gli elementi del caso specifico e bandendo automatismi generalizzanti che nascondano il rischio di una responsabilità oggettiva.

Il percorso argomentativo si raccorda alla responsabilità del prestanome. L’assunzione solo formale della carica non esonera automaticamente l’amministratore, che resta tenuto al dovere di vigilare sull’operato dei delegati, eventualmente a norma dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. Non può però nemmeno affermarsi automaticamente la sua responsabilità dolosa sulla base della mera carica e dell’integrazione dell’elemento materiale: la giurisprudenza consolidata esige la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dell’altrui illecito operato. L’assunzione formale è un importante indizio, che può trasformarsi in prova diretta solo attraverso l’analisi delle circostanze concrete.

Nel caso specifico la sentenza impugnata replica il ragionamento semplificatorio del primo giudice e si affida a meri assunti, senza esaminare i punti decisivi: le modalità di perpetrazione del reato, la ravvisabilità di scelte gestionali preordinate all’evasione, i soggetti cui è materialmente rimproverabile la condotta e il grado di consapevolezza dell’imputata. La carica è stata ricoperta per pochi mesi, mentre l’omissione riguarda un arco temporale in gran parte anteriore. Non emerge neppure quale parte del passivo erariale e previdenziale sia rimproverabile all’imputata. Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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