Opposizione allo stato passivo, motivazione apparente e atto di riconoscimento del debito (Cass. civ. Sez. I n. 21641 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e dunque nulla, la decisione che rigetta l’opposizione allo stato passivo limitandosi a richiamare i documenti prodotti dalla procedura senza chiarire il loro contenuto e la loro effettiva inerenza alle prestazioni eseguite dal creditore istante, né la gravità degli inadempimenti contestati rispetto all’intera attività commissionata. Il decreto ingiuntivo non munito del visto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c. prima dell’apertura della procedura concorsuale non è opponibile alla procedura stessa, perché il passaggio in giudicato consegue solo alla dichiarazione giudiziale di esecutorietà. L’atto di riconoscimento del debito, munito di data certa, è opponibile alla liquidazione coatta amministrativa e fa presumere l’esistenza del rapporto sottostante, ponendo a carico della procedura l’onere di provarne l’inesistenza o l’invalidità.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa, chiedendo l’ammissione in via privilegiata del credito al residuo compenso per prestazioni professionali svolte in favore della società poi assoggettata alla procedura, distinguendo le competenze relative alla sistemazione delle aree esterne da quelle relative ai soli edifici.

Il Tribunale di Avellino, con decreto del 23 novembre 2018, ha rigettato l’opposizione. Ha ritenuto che la delibera di conferimento dell’incarico non distinguesse tra le due voci, che i decreti ingiuntivi prodotti fossero inopponibili alla procedura per difetto del visto di esecutorietà e che l’opponente non avesse provato l’esatto adempimento, emergendo anzi il suo inadempimento. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla procedura.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le questioni pregiudiziali. Il motivo sull’opponibilità dei decreti ingiuntivi è inammissibile: secondo la giurisprudenza consolidata, il decreto non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima dell’apertura della procedura concorsuale non è opponibile, poiché il giudicato consegue solo alla dichiarazione giudiziale di esecutorietà.

Anche il motivo sulla nullità per tardiva costituzione è inammissibile. La Corte non dubita che la riunione dei giudizi di opposizione non ne escluda l’autonomia e che l’eccezione d’inadempimento, in senso stretto e non rilevabile d’ufficio, sollevata in uno non si estenda automaticamente all’altro. Nel caso concreto, però, le comparse di costituzione erano praticamente identiche e l’eccezione, sollevata nel termine, riguardava l’intera attività professionale, risultando idonea a fondare il rigetto della domanda.

Nel merito, è fondato il motivo sulla nullità del decreto per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto che il professionista non avesse provato i fatti costitutivi del credito, desumendo l’inadempimento da note comunali, da alcune SCIA e dalla mail di una socia. Si tratta però di motivazione meramente apparente, non rispettosa del minimo costituzionale: nulla chiarisce sul contenuto dei documenti e sulla loro inerenza alle prestazioni eseguite, né sulla gravità degli inadempimenti rispetto all’intera attività commissionata.

È parimenti fondato il motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo. Il professionista ha allegato e prodotto l’atto notarile del 19 ottobre 2011, con cui la cooperativa, ancora in bonis, aveva riconosciuto il proprio debito cedendogli un credito verso la Regione. Il Tribunale ha ignorato tale atto, di per sé sufficiente, essendo munito di data certa, a far presumere l’esistenza del rapporto e a porre a carico della procedura l’onere di provarne l’inesistenza o l’invalidità.

All’accoglimento dei due motivi conseguono la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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