Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5505 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di prova dell’adempimento legittimano l’accoglimento del ricorso. Il commissario ad acta, nominato sin d’ora, deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2186/2023, pubblicata il 15.05.2023. Con quel provvedimento era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità 2020-2021 e 2021-2022.
La ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 7.03.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito. Alla camera di consiglio del 22.07.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame fondato. La norma invocata consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il TAR verifica anzitutto il rispetto dei termini processuali, tanto quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm..
La sentenza ottemperanda risulta notificata il 7 marzo 2024 presso la sede dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Il Collegio dà atto che, per effetto del D.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In accoglimento della domanda, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Il commissario provvederà in sostituzione dell’amministrazione, su richiesta della ricorrente, ove questa sia ancora inadempiente scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni. Dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.