Patteggiamento assorbe la richiesta di messa alla prova (Cass. pen. Sez. VI n. 36518 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del processo con sentenza di patteggiamento assorbe e supera la precedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, facendo venir meno l’interesse dell’imputato all’esame di quest’ultima. I due istituti si collocano su piani alternativi ed incompatibili: la messa alla prova presuppone la sospensione del procedimento in vista dell’estinzione del reato, mentre l’applicazione della pena su richiesta è preordinata all’immediata definizione del giudizio mediante sentenza che recepisce l’accordo. Ne consegue che l’imputato, dopo aver volontariamente optato per il rito pattizio e averne accettato gli effetti, non può dedurre in sede di legittimità l’omessa o erronea valutazione della richiesta di messa alla prova, in contrasto con i principi di lealtà processuale e di autoresponsabilità delle scelte difensive.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani accoglieva la richiesta di applicazione della pena avanzata dall’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riqualificato dal comma 4, e disponeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Dal verbale di udienza risultava che la difesa aveva dapprima richiesto la sospensione con messa alla prova; a seguito del dissenso del pubblico ministero aveva poi chiesto l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.. Con ricorso per cassazione l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sull’istanza di messa alla prova, qualificata come principale e prioritaria, e l’erroneità del rilievo di vincolatività del dissenso del pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In via preliminare rileva che la richiesta di messa alla prova era comunque preclusa dal titolo di reato contestato, punito con pena edittale massima superiore al limite dell’art. 168-bis cod. pen., senza che la successiva derubricazione potesse essere anticipatamente postulata dalla difesa.

Il motivo è poi infondato per una ragione assorbente: la successiva richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ha reso priva di rilevanza la precedente istanza, implicitamente abbandonata per effetto della scelta processuale incompatibile. La difesa, preso atto del dissenso del pubblico ministero, ha prestato consenso alla definizione pattizia, manifestando una volontà incompatibile con il perdurante interesse all’esame della richiesta anteriore.

La Corte richiama il principio di Sez. 4 n. 8531 del 17.02.2022, Calligaro, secondo cui il patteggiamento preclude all’imputato di dedurre in cassazione il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di messa alla prova, poiché l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta ed al consenso.

Quanto alla dedotta incoerenza del pubblico ministero, che ha consentito alla derubricazione dopo aver dissentito sulla messa alla prova, la Corte osserva che il motivo non investe la correttezza della qualificazione del fatto e non consente alcuna rivalutazione, non emergendo ictu oculi un errore giuridico rilevabile senza accertamento di merito. La censura, peraltro, avrebbe potuto essere prospettata solo dal pubblico ministero, trattandosi di soluzione più favorevole all’imputato.

Da qui la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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