Attenuanti generiche subordinate al nesso con il reato (Cass. pen. Sez. 5 n. 3237 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del comportamento susseguente al reato ai fini della concessione delle attenuanti generiche non è ancorata esclusivamente al fatto criminoso, ma deve comunque apprezzare condotte realmente sintomatiche di una revisione critica dell’illecito commesso, quali iniziative oggettivamente reintegrative o soggettivamente riparative connesse al reato o al procedimento. La buona condotta carceraria, per essere valorizzata, deve esprimere una concreta e non embrionale risocializzazione. È illegale la pena che, a seguito del giudizio di equivalenza tra circostanze, ecceda il limite edittale generale di ventiquattro anni previsto dall’art. 23 cod. pen. per il delitto di omicidio, la cui norma incriminatrice fissa solo il minimo edittale.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Roma, in sede di rinvio, riconosceva a un imputato le attenuanti generiche, rideterminandone la pena in ventotto anni di reclusione, valorizzando il suo percorso di studi e la partecipazione a programmi carcerari; per il coimputato confermava l’ergastolo. Avverso la sentenza ricorrono il Procuratore generale, deducendo la non valutabilità della condotta inframuraria come comportamento susseguente al reato, e gli stessi imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, disattendendo il primo motivo del ricorso del Procuratore generale, chiarisce che le attenuanti generiche non richiedono un legame inscindibile con il fatto di reato, ben potendo i relativi indicatori essere tratti da elementi successivi alla sua commissione. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2011, che ha sganciato il giudizio dall’apprezzamento esclusivo del reato, e alla riforma dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, che valorizza la condotta susseguente.
La condotta carceraria, tuttavia, per essere apprezzata in sede di giudizio di cognizione deve essere concreta e non meramente embrionale, oltre che realmente sintomatica di una revisione critica dell’illecito. Nel caso di specie, la Corte del merito non ha spiegato in modo appagante come l’intrapresa di un percorso di studi e di recupero, in assenza di qualsivoglia riflessione sull’omicidio commesso e di iniziative riparative, potesse tradursi in una minore capacità a delinquere. Ne deriva un vizio di motivazione che impone l’annullamento con rinvio.
La sentenza è altresì annullata limitatamente alla determinazione della pena. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 877 del 2022 (Sacchettino), afferma che la pena applicata, eccedendo il limite edittale di ventiquattro anni ricavabile dal combinato disposto degli artt. 575 e 23 cod. pen., è da considerare illegale.
Infine, viene dichiarato infondato il ricorso dell’imputato cui è stato negato il beneficio, in quanto la motivazione del diniego risulta congrua e non illogica, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti prevalenti e non essendo sindacabile in sede di legittimità la mancata comparazione tra le posizioni dei diversi imputati.
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