Porto d’armi, inaffidabilità desumibile da reati in materia anche se estinti (TAR Campania n. 4515 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma un atto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi, sicché il relativo potere è espressione di ampia discrezionalità e si collega a compiti di prevenzione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il giudizio prognostico di inaffidabilità può fondarsi anche su condotte non costituenti reato e su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. A maggior ragione possono essere valutati reati in materia di armi, specifici rispetto all’ambita autorizzazione, anche quando su di essi sia intervenuta l’estinzione. Le inesattezze del provvedimento non ne determinano l’annullabilità quando i presupposti fattuali residui permangano gravi e specifici.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Dirigente del Commissariato di p.s. di Nola, il 6 ottobre 2021, ha negato il rilascio del porto di fucile ad uso caccia. L’Autorità ha espresso un giudizio prognostico negativo, ritenendo che il richiedente non offrisse le piene garanzie di affidabilità richieste ai titolari di licenze in materia di armi.

Il ricorso introduttivo, depositato il 3 gennaio 2022, ha dedotto violazione degli artt. 11, 39 e 42 del r.d. n. 773/1931 e degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR ha disposto un’integrazione documentale con ordinanza istruttoria; la Questura ha depositato una relazione il 3 febbraio 2022, a sua volta impugnata con motivi aggiunti. Il ricorrente ha contestato le inesattezze sui precedenti penali e l’insufficienza dei controlli di polizia, alcuni risalenti nel tempo, a sorreggere il giudizio di inaffidabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e dalla qualificazione della licenza di porto d’armi. Il titolo non rimuove un limite a una situazione già compresa nella sfera del privato: deroga al divieto generale sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975. Da qui la natura latamente discrezionale del potere di controllo, esercitabile in senso negativo anche in presenza di condotte che, pur non integrando illeciti penali, incidano su un piano solo sintomatico sul grado di affidabilità.

Il TAR riconosce che il decreto contiene effettive inesattezze sui precedenti penali, come dedotto dal ricorrente e sostanzialmente ammesso dall’Amministrazione nella relazione istruttoria. La vicenda penale risulta erroneamente replicata e collocata anche nel 2017, oltre che correttamente riferita al 2001. Il Collegio ritiene tuttavia che l’unica vicenda riferibile al ricorrente sia quella definita con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Nola del 2 ottobre 2001, poi dichiarata estinta con ordinanza del 16 aprile 2010.

Le conclusioni attoree non sono condivise. L’ampia discrezionalità rende legittimo, con adeguata motivazione, financo un diniego in assenza di precedenti. Nel caso concreto i reati del 2001 attengono alla stessa materia dell’autorizzazione richiesta e presentano particolare pericolosità per la pubblica incolumità: detenzione illegale di un fucile risultato arma clandestina, porto illegale di una pistola semiautomatica e detenzione illegale di cartucce a palla unica. A ciò si aggiungono i controlli di polizia, che hanno registrato frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o amministrativi, talune nel quinquennio precedente all’istanza.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni non sfociate in condanne o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 3590/2016). Le frequentazioni di pregiudicati possono essere valutate dall’Amministrazione, perché chi chiede il porto d’armi deve dare pieno affidamento sulla propria buona condotta (Cons. Stato, Sez. III, n. 2406/2016). Il giudizio di affidabilità rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza (TAR Calabria, Catanzaro, n. 1696/2024).

L’estinzione del reato non neutralizza il rilievo dei precedenti specifici: se anche condotte non costituenti reato possono fondare il giudizio prognostico, a maggior ragione rilevano reati sui quali sia intervenuta l’estinzione. Non è ravvisabile alcun vizio della funzione né un deficit istruttorio o motivazionale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’evoluzione procedimentale e processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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