Tossicodipendenza e continuazione: unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 21223 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, né con la generale propensione alla devianza. Essa consiste nella preventiva programmazione di una pluralità di condotte, delineate almeno nelle linee generali, in vista di un unico fine. In fase esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione esige una verifica concreta degli indicatori elaborati dalla giurisprudenza: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità degli abituali progetti di vita. Lo stato di tossicodipendenza rileva come indizio dell’unicità del disegno solo se collegato e dipendente dai singoli reati e se specificamente dedotto e documentato.
Il Fatto
Il condannato ha chiesto al Tribunale di Savona, quale giudice dell’esecuzione, di applicare la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quattro distinte sentenze di condanna: la resistenza a pubblico ufficiale del 2016, i reati di guida senza patente con recidiva e guida in stato di ebbrezza del 2017, la ricettazione del 2017 e i reati di rapina e lesioni del 2023.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza rilevando l’eterogeneità dei beni giuridici lesi, la consumazione estemporanea di alcune violazioni, la notevole distanza temporale tra i fatti e la diversità dei luoghi. Ha poi escluso che lo stato di tossicodipendenza, pure documentato, abbia concretamente influito sulle determinazioni criminose. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizi logici della motivazione, in particolare per il mancato esame dei reati commessi nella medesima data e contesto territoriale e per la valutazione apodittica della tossicodipendenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra unicità di disegno e programma di vita delinquenziale. Il primo esprime una programmazione originaria di più condotte in vista di un unico scopo; il secondo rivela solo una generale propensione alla devianza, che si concretizza di volta in volta secondo le occasioni. Non occorre che i singoli reati siano progettati nel dettaglio: è sufficiente una deliberazione iniziale, anche priva di specificità, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzo diretto a un unico fine.
Sul piano probatorio la Corte richiama Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, che impone una verifica approfondita dei concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. Nessuno di tali indici è di per sé sufficiente, ma ciascuno, aggiunto ad altro, incrementa la possibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso.
Quanto alla tossicodipendenza, la Corte osserva che, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. a opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza va esaminato sotto il profilo indiziario, in concorso con gli altri elementi di fatto, ma esclusivamente con riguardo a reati collegati e dipendenti da tale stato, e sempre che ricorrano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza (Sez. I n. 50716 del 07/10/2014, Iannella; Sez. II n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini).
Solo se la tossicodipendenza sia dedotta con caratteri di specificità e concretezza opera il principio per cui il giudice dell’esecuzione che ometta di considerarla, o la svaluti senza adeguata giustificazione, viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante (Sez. I n. 4094 del 03/12/2019, Stante). Nel caso concreto il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi: le violazioni, disomogenee perché lesive di beni giuridici distinti, sono state commesse a distanza temporale significativa o senza particolari collanti; le sentenze non hanno accertato alcun collegamento tra i reati e la condizione di tossicodipendenza, rimasta priva di valenza sintomatica. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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