Recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale: presupposti e criteri di applicazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 8340 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. presuppone la precedente commissione di un delitto non colposo, senza che sia richiesta l’identità di indole con il nuovo reato né che questo sia commesso entro cinque anni dalla condanna precedente. La recidiva specifica ex art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen. richiede la commissione di un reato della stessa indole, senza vincoli temporali rispetto alla condanna precedente. La recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen. esige che il nuovo delitto sia commesso nel quinquennio dalla condanna precedente. In ogni caso, la recidiva è applicabile solo se la precedente condanna è divenuta definitiva prima della commissione del fatto, dovendo l’autore essere in grado di rendersi conto delle possibili conseguenze penali della pregressa condanna.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma che condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., commesso il 18 marzo 2019, alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.. Si contestava, in particolare, il rilievo attribuito a precedenti penali per reati di falso risalenti a quindici anni prima della commissione del reato oggetto di giudizio, sostenendo che, in mancanza di reati della stessa indole commessi nel quinquennio antecedente, si sarebbe dovuta ritenere integrata la recidiva semplice e non quella specifica, reiterata e infraquinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, delineando con precisione i presupposti applicativi delle diverse forme di recidiva disciplinate dall’art. 99 cod. pen. L’esame si sofferma sul dato letterale delle singole previsioni normative, evidenziando come ciascuna ipotesi risponda a differenti logiche di prevenzione.

Quanto alla recidiva reiterata di cui al comma 4 dell’art. 99 cod. pen., la Corte chiarisce che questa presuppone unicamente la precedente commissione di un delitto non colposo, senza la necessità di un’identità di indole tra i reati e senza il vincolo del termine quinquennale. Quanto alla recidiva specifica del comma 2, n. 1, viene richiesta la commissione di un reato della stessa indole, ma non è imposto alcun limite temporale. Solo il n. 2 del comma 2, relativo alla recidiva infraquinquennale, richiede che il nuovo delitto sia commesso nel termine di cinque anni dalla condanna precedente.

Il principio di fondo, richiamato attraverso i precedenti di Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 e Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, è che l’applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto, poiché l’autore deve poter percepire tutte le possibili conseguenze penali della condanna pregressa.

Nel caso concreto, la Corte ha verificato la correttezza dell’operato dei giudici di merito sotto ogni profilo. La recidiva reiterata risultava integrata in presenza di numerose sentenze di condanna passate in giudicato prima della commissione del fatto. La recidiva specifica era correttamente applicata avendo l’imputato riportato condanne definitive per reati della stessa indole, ancorché risalenti a più di cinque anni prima. La recidiva infraquinquennale, infine, trovava fondamento nell’avvenuta commissione del reato il 18 marzo 2019, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato di tre distinte sentenze di condanna.

Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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