L’appello limitato alla sola competenza è inammissibile: rimedio esclusivo il regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 1185 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza di primo grado contenga statuizioni sia sulla competenza sia sul merito e venga impugnata, con appello, unicamente in ordine alla competenza, il gravame è inammissibile. In tale evenienza, l’unico rimedio esperibile avverso il capo della decisione relativo alla sola competenza è l’istanza di regolamento di competenza, da proporsi alla Corte di Cassazione nei modi e termini di legge. La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità dell’appello non riscontrata dal giudice di merito, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.

Il Fatto

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in liquidazione. Il Tribunale di Trani, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla debitrice, dichiarava l’apertura della procedura. La società proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Bari, contestando esclusivamente il profilo della competenza territoriale, a suo dire spettante al Tribunale di Roma. La Corte territoriale rigettava il reclamo, confermando la competenza del Tribunale di Trani.

La Motivazione della Corte

La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello con tre motivi di ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle norme sul centro degli interessi principali (COMI) del debitore, l’omesso esame di fatti decisivi e l’omessa motivazione sulla competenza territoriale.

Il Collegio, concordando con la soluzione proposta dalla Procura generale, ha rilevato che la società debitrice aveva impugnato la sentenza di primo grado – la quale conteneva statuizioni sia sulla competenza sia sul merito – limitatamente al solo profilo della competenza. Secondo la Corte, il reclamo esperito dinanzi alla Corte d’Appello era da ritenersi inammissibile, poiché il tenore letterale dell’art. 43 cod. proc. civ. consente, in tal caso, unicamente l’istanza di regolamento di competenza da proporsi alla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 1933 del 1999, nonché Cass. n. 1800 del 1970, Sez. 2, n. 18618 del 2017, Cass. n. 10932 del 2020 e Sez. 3, n. 23264 del 2022).

La Corte ha inoltre precisato che la cassazione può rilevare d’ufficio la causa di inammissibilità del gravame non riscontrata dal giudice di merito, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi attribuire al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 9212 del 2025).

La Corte ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito tramite un reclamo inammissibile. Nessuna statuizione è stata adottata per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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