Nessuna colpa grave per la mancata oscurazione del cognome nell’albo pretorio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 10 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale c.d. indiretto derivante dall’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del Garante per la protezione dei dati personali, la responsabilità dei soggetti che hanno adottato o pubblicato l’atto fonte del danno presuppone la colpa grave, da accertare con valutazione ex ante e con riferimento al grado di esigibilità della condotta. La pubblicazione sull’albo pretorio online di un provvedimento comunale contenente il cognome non oscurato del destinatario, quando tutti gli altri dati personali siano stati previamente oscurati, integra un errore scusabile e non gravemente colposo, tanto più se la pubblicazione era imposta da una norma di legge. Non configura colpa grave del titolare del trattamento l’omessa predisposizione di un sistema di controlli, ove l’Ente abbia adottato un regolamento sulla riservatezza e siano state fornite al Garante risposte tempestive.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due soggetti, già in servizio presso un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale di euro 20.610,88 in favore dell’Ente. La somma corrisponde alla sanzione amministrativa comminata dal Garante per la protezione dei dati personali e al relativo carico, per aver consentito la pubblicazione sul sito istituzionale di un’ordinanza di sgombero recante il cognome non oscurato del destinatario, in violazione delle art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 e delle direttive del Garante.
Il primo convenuto era il responsabile del settore competente, tra le cui funzioni rientrava quella di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; il secondo, all’epoca dei fatti titolare del trattamento in qualità di legale rappresentante dell’Ente. Esperite le attività istruttorie, la Procura imputava al primo la condotta gravemente negligente nella pubblicazione e al secondo l’omessa implementazione di un corretto sistema di gestione della privacy. Entrambi i convenuti eccepivano la prescrizione dell’azione e contestavano l’illecito nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni riunite n. 14 del 2011, si afferma che nel danno c.d. indiretto il dies a quo della prescrizione coincide con la data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, non essendo configurabile prima di quel momento alcun pregiudizio erariale. Poiché la messa in mora è intervenuta con l’invito a dedurre del 27 dicembre 2024 e il mandato di pagamento è stato disposto nel gennaio 2020, il termine quinquennale non risulta decorso.
Nel merito, la domanda attrice non è accolta per assenza di colpa grave. La Corte ribadisce che del danno indiretto derivante da sanzioni del Garante risponde chi, con condotta gravemente sprezzante degli obblighi normativi, abbia leso la riservatezza causando per colpa la sanzione. Il requisito minimo di imputazione è dunque la grave e marchiana leggerezza, la sprezzante trascuratezza dei doveri o l’assoluta inosservanza delle più elementari regole di prudenza.
Quanto al primo convenuto, dagli atti emerge che egli adottò l’ordinanza e ne curò la pubblicazione oscurando preventivamente tutti i dati personali tranne uno. L’avvenuto oscuramento di ogni altro dato dimostra da un lato la piena consapevolezza dell’obbligo di tutela della privacy, dall’altro consente di qualificare l’unica mancata cancellazione come svista involontaria, non gravemente colposa. Rilevano inoltre che la pubblicazione era imposta dall’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e che le Linee guida del Garante del 2015 consentivano la pubblicazione integrale per quindici giorni consecutivi, con successiva ripubblicazione in forma oscurata.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo convenuto, chiamato in giudizio quale titolare del trattamento. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione e sovrintende ai servizi ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, ma la riserva di competenze in capo ai dirigenti ne circoscrive i compiti di generale vigilanza, che non impongono un controllo puntuale su ogni singolo atto dell’apparato burocratico. L’Ente aveva adottato un regolamento comunale sulla tutela della riservatezza e il Sindaco si era prontamente attivato con il Garante, eliminando l’albo pretorio storico dal sito.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.