Condanna per peculato e requisiti morali, legittima l’esclusione dall’assunzione (TAR Lazio n. 14990 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l’assunzione presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2 d.P.R. n. 487/1994, è oggetto di valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. Il giudizio di insussistenza del requisito deve fondarsi su elementi di fatto concreti e motivare le ragioni per cui il candidato non dia affidamento futuro, tenendo conto dei compiti che sarebbe chiamato a svolgere. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di logicità, ragionevolezza e travisamento dei fatti. La pregressa condanna penale definitiva può integrare un vizio della condotta ostativo all’assunzione, senza che sia necessaria un’apposita pena accessoria interdittiva. L’esclusione fondata sulla ricognizione di un presupposto fattuale costituisce atto vincolato, per il quale non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di mille unità nell’Area Assistenti, profilo di conducente di automezzi, collocandosi in graduatoria. Con nota di novembre 2025 il Ministero della Giustizia gli comunicava la mancata assegnazione di alcuna sede di lavoro e la conseguente mancata stipula del contratto di assunzione.

Alla base del provvedimento vi era una sentenza della Corte di appello, irrevocabile nel settembre 2022, di condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. (peculato continuato). L’Amministrazione riteneva tale condanna ostativa, escludendo il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali. Il candidato impugnava le note ministeriali davanti al TAR Lazio, che respingeva l’istanza cautelare e tratteneva la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla cornice normativa. Per i concorsi banditi dal Ministero della Giustizia sono richieste le stesse qualità morali e di condotta previste per l’accesso alla magistratura ordinaria, per il combinato dell’art. 2 d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che rinvia all’art. 26 legge n. 53/1989. La normativa primaria impone quindi accertamenti preordinati alla valutazione delle qualità morali degli aspiranti.

Quanto ai limiti del giudizio, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3929 del 2012 e Cons. Stato n. 1343 del 2013) per affermare che la valutazione del requisito della condotta incensurabile appartiene a una sfera ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su elementi di fatto concreti. Il sindacato del giudice verifica la sufficienza della motivazione, la non contraddittorietà e la ragionevolezza della misura, senza sostituirsi all’Amministrazione.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il giudizio di gravità dei fatti non sia irrazionale, perché strettamente correlato al contesto in cui il candidato avrebbe operato. Il profilo di conducente di automezzi, per previsione contrattuale, comprende anche lo svolgimento di mansioni proprie dell’operatore giudiziario, con trattazione di fascicoli e atti d’ufficio. È dunque logico che l’Amministrazione assuma solo candidati per i quali la condotta morale non sia discussa nemmeno in termini di rischio.

Il TAR esclude inoltre la fondatezza della censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. Nel caso concreto l’esclusione era atto vincolato alla ricognizione di un presupposto fattuale, rispetto al quale l’interessato non avrebbe potuto fornire alcun apporto utile. Ne segue la reiezione del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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