Il giudicato sull’an non preclude il riesame del quantum in rito di rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 2230 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica (an debeatur) copre soltanto l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito e non preclude di stabilire, nella successiva fase di liquidazione, che il pregiudizio non si sia in concreto verificato o non sia riconducibile causalmente al comportamento del responsabile. In sede di giudizio di rinvio, il giudice investito della sola quantificazione del danno ha il potere-dovere di controllare il ragionamento presuntivo svolto dai consulenti tecnici, verificando i requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi, e può escludere la risarcibilità ove la prova dell’ammontare del danno manchi per carenza documentale imputabile alla parte onerata. La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ha natura meramente sussidiaria e non può sopperire alle carenze istruttorie in cui la parte interessata sia incorsa, presupponendo la dimostrata esistenza di un danno certo e l’impossibilità incolpevole della stima esatta.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio, nel 1987, la società petrolifera fornitrice e la banca, chiedendo il risarcimento dei danni rispettivamente per l’ingiustificata interruzione del rapporto di somministrazione e per l’inadempimento dei contratti di conto corrente e fideiussione, nonché per l’abusiva escussione della garanzia. Il Tribunale accolse le domande, ma la Corte d’appello, con sentenza non definitiva, riformò parzialmente la pronuncia, confermando nell’an la sola responsabilità della banca e disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni.
La sentenza definitiva che quantificava il danno fu cassata dalla Corte di legittimità con rinvio, rilevando che la consulenza tecnica si era basata su un ragionamento presuntivo privo del necessario riscontro contabile. In sede di rinvio, la Corte territoriale rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo impossibile, in assenza della documentazione contabile, ricostruire le vicende societarie successive al maggio 1985 e accertare il danno effettivamente collegabile al comportamento della banca. La società danneggiata ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha disatteso i primi tre motivi, relativi alla violazione dei limiti del giudicato e del giudizio di rinvio e alla motivazione apparente. In particolare, ha ribadito che la sentenza di condanna generica postula soltanto l’accertamento della potenzialità lesiva del fatto, mentre il riscontro dell’esistenza in concreto del danno e del suo rapporto causale può essere differito alla fase di liquidazione. Ne consegue che il giudice d’appello, investito della revisione del quantum, può legittimamente escludere l’esistenza di qualsiasi danno ove la prova non sia stata fornita.
Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale dettagliatamente esposto le ragioni per cui le risultanze peritali non erano utilizzabili: i consulenti avevano essi stessi riconosciuto l’impossibilità di operare una scissione dell’esercizio 1985 tra il periodo precedente e quello successivo all’escussione della fideiussione, in difetto delle scritture contabili che la società avrebbe dovuto produrre. La verifica della consistenza del ragionamento presuntivo operato dai tecnici aveva dato esito negativo, difettando gli indizi dei requisiti di univocità e concordanza.
La Corte ha quindi escluso ogni inversione dell’onere probatorio: i riferimenti alle cause alternative o concorrenti del danno non implicavano un onere negativo a carico della danneggiata, ma servivano a verificare l’affidabilità del procedimento induttivo. Il controllo del giudice di merito sul ragionamento presuntivo del consulente, quando questo implichi la selezione di dati di fatto, costituisce esercizio del potere doveroso di valutazione delle prove, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione.
Con riferimento alla liquidazione equitativa, la Corte ha precisato che tale potere, espressione dell’equità giudiziale correttiva, è subordinato alla duplice condizione della dimostrata esistenza di un danno certo e dell’impossibilità incolpevole della stima esatta. Nella specie, la liquidazione era stata preclusa dall’omessa produzione della documentazione contabile completa, lacuna dovuta alla società su cui gravava l’onere probatorio, sicché non ricorrevano i presupposti per l’esercizio del potere sussidiario ex art. 1226 cod. civ. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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