Ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 11708 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata e si limita a reiterare gli argomenti già scrutinati dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La responsabilità da cose in custodia presuppone, per essere esclusa, l’imprevedibilità o imprevedibilità dell’evento, unitamente alla prova del caso fortuito o alla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo. Il giudizio di fatto che valorizza circostanze riconducibili alla persona del danneggiato, quali indici di imprevedibilità, non è rimeditabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania respinse il gravame principale proposto dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il suo concorso di colpa in relazione al danno lamentato per aver venduto in perdita azioni acquistate con fondi indebitamente messi a disposizione dalla banca. Accogliendo il gravame incidentale della banca, riformò la decisione nella parte in cui era stata riconosciuta la responsabilità di questa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ravvisando il caso fortuito nella condotta del ricorrente.
Il ricorrente impugnò la decisione con sei motivi, seguiti da memoria, cui la banca resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi muovendo dalla qualificazione giuridica della fattispecie operata in sede di merito a termini dell’art. 2051 cod. civ., rimasta incontestata. Su tale premessa ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità: esso non si confronta con la ratio della decisione, che aveva ricusato la conferenza decisoria della doglianza sulla correttezza e buona fede per l’assorbimento derivante dall’accoglimento del gravame incidentale.
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili in quanto versati in fatto. La Corte ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia richiede, per essere esclusa, l’oggettiva imprevedibilità o imprevedibilità dell’evento, oltre alla prova del caso fortuito o della rilevanza causale della condotta del danneggiato o di un terzo, richiamando Sezioni Unite n. 20943 del 2022. Ha però osservato che il giudice di merito ha sviluppato il proprio ragionamento in adesione a tale quadro, valorizzando circostanze riconducibili alla persona del ricorrente, quali l’esiguità delle disponibilità di conto prima dell’accreditamento, a conferma dell’imprevedibilità dell’evento dannoso.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha escluso la conferenza del dovere di adeguatezza previsto dall’art. 29 reg. intermediari al di fuori di un’attività di intermediazione in strumenti finanziari, ritenendo improprio dedurne l’inosservanza nel quadro delle ordinarie comunicazioni sul saldo di conto corrente.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare un rinnovato sindacato valutativo, estraneo ai fini istituzionali del giudizio di legittimità, a fronte dell’analitica confutazione operata dal decidente. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, richiamando Sez. I n. 20808 del 2014: il ricorso che censura la quantificazione complessiva delle spese non indica le singole voci della tariffa in ordine alle quali il giudice sarebbe incorso in errore.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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