Limiti del ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 17074 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. non costituisce uno strumento per ottenere la mera rivalutazione di quanto già deciso dalla Corte di legittimità. L’errore di fatto rilevante è esclusivamente quello percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà collegiale. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale estraneo al perimetro del rimedio. Sono pertanto escluse le censure che presuppongono una diversa interpretazione delle norme, la rilettura del contenuto delle decisioni di merito o la contestazione della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso concernente il diniego del vincolo della continuazione tra i reati associativi e i reati fine oggetto del procedimento e il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., già accertato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Bari. La difesa sosteneva che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la continuazione, per un coimputato, tra il medesimo reato fine e la partecipazione all’associazione mafiosa, circostanza che avrebbe dovuto condurre a diversa decisione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha preliminarmente ribadito la natura eccezionale del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., sottolineando che esso è volto a porre riparo alla particolare patologia dello sviamento del giudizio, solo quando la decisione sia fondata sull’erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o quando sia supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. In tal senso, la Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 16103 del 2002, evidenziando come lo strumento non possa trasformarsi in un’ulteriore occasione di critica valutativa della decisione ormai resa. Ha altresì precisato che l’eventuale omesso esame di uno specifico motivo di ricorso può rilevare solo ove sia esclusa la trattazione implicita o l’assorbimento.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva in realtà riproposto una critica alla motivazione della sentenza di appello, già esaminata e ritenuta congrua dalla decisione impugnata. La sentenza della sesta sezione aveva infatti dato atto analiticamente, nel paragrafo 37.1, delle doglianze difensive, spiegando le ragioni per cui la Corte territoriale aveva correttamente escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso, valorizzando la circostanza che la condotta sanzionata dall’art. 513-bis cod. pen. fosse stata realizzata nell’interesse del capo del sodalizio e non in quello dell’organizzazione.
Quanto alla dedotta contraddizione con la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto la continuazione in favore del coimputato, la Corte ha chiarito che essa non rivestiva carattere dirimente, trattandosi di una valutazione che non incideva sulla correttezza logica della decisione censurata. Ha inoltre escluso ogni rilievo all’eventuale assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di estorsione, trattandosi di fatti diversi da quelli oggetto della precedente decisione irrevocabile. La Corte ha concluso che la riproposizione delle medesime censure, già esaminate nel merito, palesava l’intento di ottenere una rivalutazione del giudizio, estranea al perimetro del rimedio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.