Tabulati e transnazionalità: interesse ad impugnare e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 36659 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” previsti dalla norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021, convertito dalla legge n. 178/2021, al fine di corroborare i dati esteriori delle conversazioni, possono essere di qualsiasi tipo e natura, non predeterminati nella specie e nella qualità, e ricomprendono anche le prove indirette, purché legittimamente acquisite e idonee, sul piano della mera consequenzialità logica, a sostenere il mezzo di prova bisognoso di conferma. Non sussiste, inoltre, l’interesse ad impugnare laddove il ricorso tenda all’esclusione di una circostanza aggravante ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti e la pena sia stata applicata nel minimo edittale, con riduzione massima per le attenuanti generiche, salvo che l’aggravante abbia concretamente influenzato la dosimetria ex art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno, rideterminava la pena a carico del ricorrente per i delitti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante della transnazionalità ex artt. 3 e 4 legge n. 146/2006. I giudici di merito ritenevano provata la partecipazione dell’imputato a un sodalizio dedito al traffico di hashish importato dal Marocco e trasportato in Italia attraverso il territorio francese.

Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’inutilizzabilità dei tabulati acquisiti con decreto del pubblico ministero, la revoca dell’ammissione di alcuni testi della difesa, il vizio di motivazione sulla responsabilità e la censura relativa all’aggravante della transnazionalità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque manifestamente infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: per l’acquisizione dei tabulati e dei dati di geolocalizzazione è necessario il decreto motivato del giudice, ma la norma transitoria introdotta in sede di conversione consente l’utilizzo dei dati acquisiti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 132/2021 unitamente ad altri elementi di prova e per l’accertamento di determinati reati.

Richiamando Sez. IV n. 50102 del 05.12.2023 e Sez. V n. 8968 del 24.02.2022, il Collegio ribadisce che tali riscontri possono essere di qualsiasi natura. La censura del ricorrente, incentrata su una diversa valutazione della consistenza del quadro probatorio, si risolve in un’inammissibile rilettura degli elementi di fatto.

Il secondo motivo è inammissibile. La revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. Il ricorrente se ne è lamentato solo con i motivi di appello, quando l’effetto di sanatoria si era già prodotto.

Il terzo motivo è inammissibile perché volto a sollecitare un sindacato non consentito. Le sentenze di merito contengono una dettagliata indicazione degli elementi posti a fondamento della responsabilità. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando Sez. U n. 6402 del 30.04.1997 e Sez. U n. 22471 del 26.02.2015.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Pur rilevando che la Corte d’appello nulla ha motivato sulla censura, il Collegio osserva che la pena è stata applicata nel minimo edittale, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e riduzione nella misura massima. Richiamando Sez. U n. 10372 del 27.09.1995 e Sez. U n. 28911 del 28.03.2019, la Corte afferma che l’interesse deve essere concreto e attuale e persistere fino alla decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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