Ritardi nei pagamenti commerciali: misure correttive e monitoraggio (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 54 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, verificano il rispetto degli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali. La rilevazione di ritardi nei pagamenti, anche di modesta entità, impone all’ente una verifica degli adempimenti previsti dall’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014 e l’adozione di misure correttive per ricondurre i tempi di pagamento entro i termini di legge. La deliberazione di controllo che accerta l’avvenuta adozione di tali misure si conclude con una raccomandazione a proseguire e intensificare l’azione correttiva per consolidare i risultati raggiunti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, ha esaminato i dati pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato. L’analisi ha evidenziato, per il Comune, un ritardo medio ponderato nei pagamenti di 1,57 giorni nel primo semestre 2025.
A seguito di questa rilevazione, l’ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito alla pubblicazione degli indicatori di tempestività, agli adempimenti previsti dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014 e alle misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti. Il Comune ha risposto allegando la documentazione richiesta e descrivendo le azioni intraprese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, che trae origine dalla direttiva 2000/35/CE e dalla successiva direttiva 2011/7/UE, recepita con il d.lgs. n. 192/2012. Il sistema si fonda su obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti e su specifici adempimenti informativi in sede di rendiconto, volti a garantire la trasparenza e il monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione annuale e trimestrale dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. L’art. 41 del d.l. n. 66/2014 richiede, invece, che la relazione sulla gestione dia conto dell’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza, delle misure adottate o previste per la tempestiva effettuazione e che il prospetto sia sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario.
Con riferimento al caso in esame, la Sezione prende atto delle giustificazioni fornite dall’ente, che ha pubblicato in ritardo gli indicatori trimestrali a causa della carenza di personale, ma ha poi provveduto a pubblicare i dati mancanti. La Sezione prende atto anche dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 41 citato.
Quanto alle misure correttive, il Comune ha riferito di aver dedicato maggiore tempo lavorativo al pagamento delle fatture, riuscendo a riportare il tempo medio ponderato di pagamento a 30 giorni e l’indice di tempestività a un valore negativo. La Sezione, pur rilevando i profili di criticità, raccomanda di proseguire e intensificare le misure adottate per consolidare i risultati positivi raggiunti, e dispone la trasmissione della pronuncia al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione.
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Nota della Redazione
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