Litisconsorzio processuale nell’impugnativa della delibera condominiale: necessaria integrazione del contraddittorio in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 15815 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, l’impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sull’esigenza di evitare il rischio di giudicati contrastanti sulla legittimità della deliberazione. Ne consegue che, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto dei condomini che avevano agito in primo grado, il giudice di secondo grado è tenuto a disporre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, trattandosi di causa inscindibile. La mancata integrazione determina la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
Il Fatto
Nel 2007, un gruppo di proprietari di appartamenti facenti parte di un lotto di un complesso condominiale citava in giudizio il Condominio, chiedendo la dichiarazione di nullità o annullamento di una delibera assembleare del 21 febbraio 2007 che ripartiva tra tutti i condomini le spese legali relative all’azione intrapresa per la messa in sicurezza di un muro di contenimento. Il Tribunale rigettava la domanda. La sentenza veniva appellata da alcuni soltanto degli attori originari, mentre gli altri non impugnavano. La Corte d’appello rigettava l’appello, ritenendo che la spesa ripartita avesse natura diversa dalla semplice manutenzione e dovesse essere sostenuta da tutti i condomini. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., per non aver la Corte territoriale ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini che, avendo agito in primo grado, non avevano però proposto appello. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in materia di impugnativa di delibere assembleari, i condomini che hanno agito sono legati da un litisconsorzio processuale necessario, volto ad evitare il contrasto di giudicati.
La Corte ha precisato che, essendo stato proposto appello solo da una parte dei condomini originariamente attori, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., in quanto la causa era inscindibile. L’omissione di tale adempimento integra un vizio del procedimento che inficia la sentenza emessa all’esito del giudizio di appello. A sostegno della decisione sono richiamati i precedenti di Cass. n. 2859/2016 e Cass. n. 22370/2017.
Il secondo motivo, riguardante l’invalidità della delibera per violazione dell’art. 1136 c.c. e il vizio di omessa motivazione, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha osservato che, dovendo il giudice di rinvio procedere a un nuovo esame dell’appello dopo aver integrato il contraddittorio, lo stesso avrà modo di valutare nuovamente le circostanze dedotte dal ricorrente.
In accoglimento del primo motivo, la Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di secondo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché provveda sull’appello previa integrazione del contraddittorio, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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