Blocco temporaneo del conto corrente: legittimo se breve e senza danni (ABF Collegio di Torino n. 2966 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di blocco temporaneo del conto corrente affidato, l’assenza nel regolamento contrattuale di una specifica previsione sulla facoltà della banca di sospendere unilateralmente l’operatività non rende di per sé illegittima la misura. L’intermediario è tenuto ad adempiere agli obblighi di vigilanza e di corretta gestione del rischio di credito, ma deve esercitare i propri poteri in modo proporzionato e conforme a buona fede, evitando modalità arbitrarie o eccessivamente gravose. Il blocco dell’operatività non può ritenersi automaticamente giustificato dalla mera esigenza istruttoria dell’istituto. Nella valutazione complessiva assumono però rilievo la limitata durata della sospensione, inferiore alle ventiquattro ore, l’assenza di pregiudizi patrimoniali e l’avvenuta sensibilizzazione del personale.

Il Fatto

La parte ricorrente, cliente della banca dal 2011, lamenta che l’istituto ha apposto un blocco temporaneo all’operatività del proprio conto corrente, pur essendo lo stesso in attivo e in assenza di insolvenza. Secondo la ricorrente la misura era collegata alla mancata consegna della documentazione per la revisione del fido, aveva carattere intimidatorio e sproporzionato, e non era stata preceduta da alcun preavviso formale. La società deduce la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell’art. 177 TUB.

L’intermediario eccepisce che l’alert era stato rimosso già la mattina successiva, dopo meno di un giorno, senza impedire pagamenti ricorrenti o operazioni in prenotazione. Sostiene di aver comunque garantito l’operatività tramite gli sportelli e di aver sensibilizzato il personale. Ha inoltre rimborsato il contributo di € 20,00 versato per il ricorso e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La ricorrente insiste per una pronuncia di merito sulla scorrettezza della condotta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella legittimità della misura adottata dall’intermediario, da valutare alla luce del regolamento negoziale e dei canoni di buona fede e correttezza. Non è contestato tra le parti che il blocco fosse collegato alla mancata consegna della documentazione necessaria per deliberare il rinnovo del fido.

Dalla copia del contratto di conto corrente, sottoscritto in data 08/02/2012, non emerge alcuna previsione specifica che attribuisca alla banca la facoltà di sospendere o limitare unilateralmente l’operatività mediante blocchi temporanei. Il contratto di affidamento non risulta prodotto, con la conseguenza che non è verificabile se e in quali termini fosse disciplinata la facoltà dell’istituto di incidere sul rapporto in caso di mancata collaborazione del cliente o di revisione della linea di credito.

In assenza di una espressa base contrattuale, il Collegio scrutinare la misura alla luce dei principi generali. Richiama il principio secondo cui l’intermediario, pur dovendo adempiere agli obblighi di vigilanza e di corretta gestione del rischio di credito, deve esercitare i propri poteri in modo proporzionato e conforme a buona fede. Il blocco non è dunque automaticamente giustificato dalla sola esigenza istruttoria.

Nella valutazione complessiva, tuttavia, assumono rilievo decisivo la limitata durata della sospensione, pacificamente circoscritta a meno di ventiquattro ore, e l’assenza di specifici pregiudizi patrimoniali in capo alla società. Il Collegio valorizza anche l’avvenuta sensibilizzazione dei dipendenti e osserva che la controversia avrebbe potuto chiudersi con la cessazione della materia del contendere.

Poiché la ricorrente insiste per una pronuncia di merito, il Collegio ritiene che l’intermediario, pur avendo esercitato un potere non espressamente previsto dal contratto, non abbia tenuto, alla luce della vicenda in concreto, una condotta tale da giustificare una censura. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1175 c.c.

Tutte le 330 sentenze sull'art. 1175 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *