Responsabilità banca negoziatrice esclusa senza prova di colpa nell’emissione (ABF Collegio di Torino n. 4084 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice di un assegno postale vidimato, versato con riserva di verifica e salvo buon fine, non risponde del danno subito dal correntista per la contraffazione del titolo quando il cliente non provi che l’intermediario abbia rilasciato il bene emissione né che abbia confermato la genuinità del titolo. L’accredito immediato dell’importo sul conto non equivale a pagamento dell’assegno, che si perfeziona solo decorsi i termini per la comunicazione dell’impagato. All’intermediario non è imputabile violazione dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. per il mancato riscontro di anomalie non rilevabili ictu oculi.

Il Fatto

Il ricorrente, correntista dell’intermediario resistente, aveva ricevuto da un terzo un assegno postale vidimato di € 46.900,00 come corrispettivo della vendita della propria autovettura. Si era recato presso la filiale per versare il titolo, chiedendo al direttore di verificarne la genuinità prima di concludere il passaggio di proprietà. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe ricevuto rassicurazioni e l’assegno sarebbe stato accreditato sul conto. Dopo il trasferimento dell’auto, avvertito dai Carabinieri di una probabile truffa, constatava lo storno dell’assegno, risultato impagato perché contraffatto, e sporgeva denuncia.

Il ricorrente imputa all’intermediario di non aver svolto le verifiche imposte dai doveri di diligenza professionale, non avvedendosi delle anomalie del titolo e rilasciando comunque il bene emissione. Chiede il risarcimento pari all’importo facciale, oltre interessi e spese legali. L’intermediario nega di aver rilasciato alcun bene emissione, riferisce di aver ricordato la clausola salvo buon fine e sostiene che il rischio del buon fine gravava sul correntista, che aveva sottostimato gli evidenti indici di anomalia della compravendita.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva in via preliminare che l’assegno è stato negoziato con la procedura interbancaria C.I.T., con esito impagato per “assegno falso/contraffatto/clonato”. Il titolo era stato accettato in versamento con riserva di verifica e salvo buon fine, come risulta dalla ricevuta del 21/05/2025 sottoscritta dal ricorrente e depositata in atti. Da ciò deriva che l’importo è disponibile solo decorsi i termini indicati nei fogli informativi e nel contratto di conto corrente.

Il Collegio chiarisce che l’accredito immediato dell’importo sul conto non rileva ai fini dell’effettivo pagamento dell’assegno, che interviene soltanto una volta trascorsi i termini entro i quali la banca emittente può comunicare l’eventuale impagato. La disponibilità provvisoria delle somme non sposta quindi sul negoziatore il rischio del buon fine del titolo.

Nel merito, il Collegio pone al centro la prova del bene emissione. Il ricorrente ha dichiarato che il direttore della filiale lo avrebbe rassicurato sulla genuinità del titolo, ma l’intermediario ha negato di aver rilasciato alcun bene emissione, precisando che il personale si era espressamente rifiutato di dar seguito alla richiesta e di effettuare la telefonata alla banca emittente. Di tale telefonata non si fa cenno neppure nella denuncia, ove si parla solo di “circa quindici minuti di verifiche”. Il Collegio ritiene pertanto che il ricorrente non abbia provato né la disponibilità dell’intermediario a richiedere il bene emissione, circostanza decisamente negata da controparte, né di aver ricevuto conferma della bontà del titolo.

Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 20978/2020 e, in senso analogo, la decisione del Collegio di Torino n. 7558/2023, escludendo la responsabilità della banca negoziatrice. A ciò aggiunge che il ricorrente non dichiara né dimostra di aver adottato alcuna cautela per sincerarsi dell’identità e dell’affidabilità del compratore, peraltro sostituito in corso di trattativa, e che ha trasferito l’auto senza attendere l’esito della negoziazione del titolo, rinunciando a uno strumento più sicuro come il bonifico istantaneo.

Quanto alle anomalie del titolo, il Collegio esclude che all’intermediario negoziatore possa imputarsi una violazione dei criteri di diligenza professionale per non aver riscontrato segnali non rilevabili ictu oculi, quali un minimo disallineamento del codice “data matrix” e l’assenza di uno sportello dell’intermediario emittente al civico indicato nello spazio riservato alla firma di emissione. La domanda di rimborso dell’assegno è quindi respinta, insieme a quella di rimborso delle spese legali, che seguono la soccombenza. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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