Sequestro di cellulare tra motivazione e proporzionalità (Cass. pen. Sez. IV n. 35402 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame può essere proposto, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il decreto di sequestro probatorio, e il decreto di convalida, devono contenere una motivazione, anche concisa, che dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. In tema di dati informatici, la valutazione di proporzionalità è assolta quando il pubblico ministero indichi le ragioni del sequestro esteso o le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato e i tempi di restituzione di quanto non rilevante.

Il Fatto

Il Tribunale di Latina, in funzione di tribunale del riesame, con ordinanza del 19 febbraio 2026 ha confermato il decreto con cui il pubblico ministero, in data 15 gennaio 2026, aveva convalidato il sequestro probatorio di un telefono cellulare e di una sim, eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti dell’indagato nell’ambito di indagini per detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto la nullità del decreto di convalida per la mancata descrizione del fatto-reato contestato, con sola indicazione della norma violata. Con il secondo ha lamentato l’assenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra la res e il reato e la violazione del principio di proporzionalità, per l’acquisizione indiscriminata dei dati informatici e l’assenza di perimetrazione temporale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sul regime delle impugnazioni in materia cautelare reale. Il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge, comprensiva dei vizi radicali della motivazione, tali da rendere incomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Nel giudizio cautelare, il tribunale del riesame è tenuto a confrontarsi con le censure specifiche sul fumus commissi delicti, non potendo omettere di illustrarne l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità.

Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata ha ricostruito le circostanze dell’osservazione, della perquisizione personale e di quella domiciliare, e ha spiegato che la provvisorietà della contestazione nella fase delle indagini non impedisce all’indagato di esercitare pienamente il diritto di difesa. Non ricorre pertanto alcuno dei vizi radicali denunciabili, con conseguente inammissibilità del motivo.

Sul secondo motivo, in tema di documenti informatici e dati sensibili, l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il pubblico ministero indichi, in maniera specifica ancorché concisa, le ragioni della limitazione temporanea alla disponibilità dei dati. Quanto alla proporzionalità, il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro onnicomprensivo o le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato e i tempi di estrazione, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti.

Nel caso in esame il tribunale ha dato conto dell’avvenuta indicazione, nel decreto, dei criteri di estrapolazione, della delimitazione dell’acquisizione ai soli messaggi, foto, mail e contatti, con esclusione dei dati personali non pertinenti, e dell’immediata restituzione del dispositivo al termine dell’incarico del consulente. La Corte esclude poi che la proporzionalità imponga di prefissare già nel decreto i tempi esatti delle operazioni di analisi, non prevedibili nella fase genetica, restando esperibile l’istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen.

La motivazione dell’ordinanza, certamente non apparente, non è quindi sindacabile, vertendosi in materia non censurabile sotto il profilo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per espresso dettato dell’art. 325 cod. proc. pen. Il difensore, peraltro, non ha indicato con specificità quali dati strettamente personali, contenuti nel dispositivo, fossero concretamente non pertinenti agli scopi investigativi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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