Sequestro impeditivo, pertinenza al reato e periculum in mora (Cass. pen. Sez. II n. 35132 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro preventivo impeditivo disciplinato dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., la nozione di cosa “pertinente al reato” comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso, o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. Non è pertanto richiesto quel collegamento strutturale fra bene e reato che è invece necessario per il sequestro finalizzato alla confisca. Il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e va desunto da un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede; non è sufficiente il richiamo alla sola natura fungibile del bene.

Il Fatto

Nell’ambito di un’indagine per riciclaggio il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza del 22.04.2025, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 29.03.2025, avente ad oggetto denaro contante per euro 100.370,00. La somma era stata rinvenuta il 22.03.2025, in parte occultata presso la sede di una ditta riferibile alla madre del ricorrente e in parte presso l’abitazione di quest’ultimo e del coniuge coindagato.

Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente operava come collettore di somme provenienti da evasione fiscale di imprenditori cinesi attivi in Sardegna e provvedeva a trasportarle in Toscana per il reimpiego, ovvero all’acquisto di orologi di lusso. Il ricorrente ricorre per cassazione deducendo sei motivi, tra cui la genericità dell’incolpazione, la mancata indicazione del reato presupposto, l’assenza di prova della pertinenzialità del danaro e la carenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo osserva che il sequestro si colloca in una più vasta indagine coordinata da altra Procura, e che il relativo decreto di perquisizione e sequestro ha ampiamente assolto all’onere di indicare i termini dell’accusa, descrivendo le condotte di riciclaggio in forma continuata dal 2020 e i reati fiscali presupposti. Tale imputazione risultava nota al ricorrente, che vi aveva fatto riferimento nelle proprie difese. In fase cautelare ciò è sufficiente a escludere ogni violazione di legge, restando estranei al perimetro fissato dall’art. 325 cod. proc. pen. gli eventuali vizi motivazionali del provvedimento impugnato.

Il secondo e il terzo motivo, relativi alla mancata indicazione dei reati presupposti, sono superati da tali rilievi. La Corte valorizza gli indizi richiamati dal Tribunale: i numerosi viaggi tra Sardegna e Toscana preceduti da contatti sospetti e ripetitivi con cittadini cinesi, l’assenza di giustificazioni fornite dai familiari presenti alla perquisizione, le modalità insolite di occultamento del danaro, nonché il contestuale sequestro di una ulteriore somma in contanti.

Anche il quarto motivo è infondato: il Tribunale non ha reso motivazione apparente nell’escludere la riferibilità del denaro ai familiari, valutando la sproporzione tra l’attività della ditta e la somma sequestrata, il contemporaneo sequestro di orologi di lusso e il ruolo della sede societaria come “base logistica” dei trasferimenti di danaro.

Sul quinto motivo la Corte afferma il principio centrale: ai fini del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non è necessario accertare, a differenza del sequestro a fini di confisca, l’esistenza di un collegamento strutturale fra il bene e il reato. La “pertinenza” richiesta dalla norma comprende anche le cose legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, come affermato dal richiamato Sez. 3 n. 9149 del 2016 e, in tema di nozione di cosa pertinente, dal Sez. 2 n. 28306 del 2019.

Sul sesto motivo la Corte ribadisce che il periculum in mora non è stato desunto dalla sola fungibilità del bene, ma da precise circostanze di fatto legate ai comportamenti illeciti del ricorrente, idonee a fondare il concreto e attuale pericolo di dispersione. Richiama il principio del Sez. 3 n. 42129 del 2019, secondo cui è necessario un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, tra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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