Rilevanza della donazione simulata ai fini della riduzione (Cass. civ. n. 24214 del 08.09.2021)

Principi di diritto (Massima)
In sede di successione necessaria, le donazioni sono rilevanti ai fini della riunione fittizia anche quando non siano esse stesse lesive della legittima. Il legittimario è pertanto abilitato a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una donazione anche se questa non sia di per sé riducibile, potendone derivare, con l’inclusione del bene nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario.

Il Fatto

La causa riguarda la successione testamentaria di una persona che aveva istituito eredi, nella quota di un terzo ciascuno, le due figlie e la nipote. Una delle coeredi aveva promosso l’azione di riduzione nei confronti delle altre, chiedendo l’accertamento della simulazione di un atto di vendita intercorso tra il de cuius e la nipote, relativo a un terreno con fabbricati; chiedeva che i beni, solo apparentemente alienati ma in effetti donati, fossero conteggiati nella riunione fittizia e che fosse accertata la lesione della propria quota di riserva, con conseguente riduzione della quota testamentaria assegnata alla nipote.

La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, aveva negato all’attrice le agevolazioni probatorie concesse al legittimario per provare la simulazione di atti compiuti dal de cuius, ritenendo che, anche a voler ipotizzare la donazione, il valore dei beni non superasse la porzione disponibile.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso, ha affermato che le donazioni sono rilevanti in sede di successione necessaria anche quando non siano esse stesse lesive della legittima. L’inclusione di una donazione nella riunione fittizia potrebbe, infatti, rilevare il carattere lesivo di una donazione posteriore o di una disposizione testamentaria.

La Corte ha precisato che il legittimario è abilitato a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una donazione anche se questa non sia di per sé riducibile, in quanto l’inclusione del bene nella massa di calcolo ex art. 556 c.c. può determinare la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario, richiamando i precedenti di Cass. n. 12317/2019 e n. 1904/1968.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva erroneamente confrontato il valore della disponibile, calcolato includendo la donazione oggetto della domanda di simulazione, con il valore della stessa donazione. In presenza di una domanda di riduzione estesa alla disposizione testamentaria, il valore della quota di riserva doveva invece essere raffrontato con quanto ricevuto dall’attrice in forza della disposizione testamentaria, considerando anche il valore del bene oggetto della domanda di simulazione: solo in base all’esito di tale confronto andava valutata la strumentalità dell’azione di simulazione rispetto alla tutela della quota di riserva.

Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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