Evasione nel triennio non preclude automaticamente le misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 39128 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il delitto di evasione intervenuta nel triennio non integra una causa ostativa automatica all’ammissione alle misure alternative alla detenzione. L’art. 58-quater ord. pen. onera il tribunale di sorveglianza di un esame particolarmente approfondito della personalità del condannato, della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale, dei progressi trattamentali e del grado di rieducazione raggiunto. La declaratoria de plano di inammissibilità, adottata con decreto presidenziale in assenza di ragioni diverse dal ritenuto automatismo, viola il principio di individualizzazione del trattamento e la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma terzo, Cost. Il giudice deve procedere a valutazione nel merito, previa instaurazione del contraddittorio.

Il Fatto

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, con decreto del 7 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., l’istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione presentata da un condannato. A fondamento della decisione il giudice ha posto il rilievo che il detenuto aveva commesso un reato di evasione e che non erano pertanto decorsi i tre anni richiesti dall’art. 58-quater ord. pen.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della medesima norma nonché l’omessa motivazione sulla personalità del condannato e sulla sua perdurante pericolosità sociale. Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di definire la richiesta de plano.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in adesione alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che aveva chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato. Il Collegio ha chiarito che l’art. 58-quater ord. pen. non ha introdotto una causa ostativa, ma impone al giudice un’analisi particolarmente approfondita della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

Il percorso argomentativo muove dalla necessità di valutare non solo la condotta di evasione accertata, ma anche i progressi trattamentali compiuti e il grado di rieducazione raggiunto. La Corte richiama sul punto i propri precedenti Sez. I n. 29 del 2015, Sez. I n. 22368 del 2009 e Sez. I n. 44669 del 2009, qualificando tale affermazione come costante nella giurisprudenza di legittimità.

Il Collegio valorizza quindi la convalida offerta dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte cost. n. 189 del 2010 ha ritenuto possibile attribuire alla norma, mediante interpretazione costituzionalmente orientata, un significato conforme ai principi costituzionali. La lettura accolta si fonda sull’ineliminabile funzione rieducativa della pena sancita dall’art. 27, comma terzo, Cost., che esclude la prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero del condannato.

La Corte richiama altresì il criterio definito “costituzionalmente vincolante” che esclude rigidi automatismi, individuato nella Corte cost. n. 436 del 1999, e l’incompatibilità costituzionale della radicale esclusione di criteri individualizzanti nella materia dei benefici penitenziari, affermata dalle Corte cost. n. 79 del 2007, n. 257 del 2006 e n. 255 del 2006.

Ne consegue che il decreto presidenziale è stato adottato in assenza di ragioni idonee a giustificare la declaratoria de plano dell’inammissibilità. All’esame della richiesta e alla sua valutazione nel merito avrebbe dovuto procedere il Tribunale di sorveglianza, previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen. Il decreto è stato pertanto annullato senza rinvio, ex art. 620, lett. d), cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’esame della richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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