La non imputabilità non esclude lo stato di insolvenza (Cass. civ. Sez. I n. 24318 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), CCII consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza quando l’imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. La disponibilità di un consistente patrimonio immobiliare non è di per sé sufficiente ad escludere l’insolvenza, che va valutata in rapporto all’attitudine dei beni a essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti. L’impossibilità di adempiere per mancanza di mezzi finanziari non integra la causa non imputabile che esclude l’insolvenza. In tema di requisiti dimensionali, l’onere di provare la sussistenza delle condizioni di esenzione di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII grava sul debitore.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, accogliendo il reclamo proposto dalla creditrice, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice, ritenendo dimostrato lo stato di insolvenza. La società soccombente ricorreva per cassazione deducendo sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) e d), CCII in relazione alla nozione di insolvenza e al superamento delle soglie dimensionali.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutte le censure erano volte a sollecitare un nuovo scrutinio della quaestio facti in punto di sussistenza del presupposto dell’insolvenza, come tale inibito al giudice di legittimità.

Quanto al primo motivo, il vizio di motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione; nella specie la Corte territoriale aveva fornito risposta ad ognuna delle doglianze, escludendo ogni profilo di apparenza o inesistenza della motivazione.

In ordine ai motivi di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, il quale non ha l’obbligo di scrutinare tutte le risultanze probatorie. La Corte d’Appello aveva invece esaminato partitamente le questioni relative all’insolvenza, ritenendola non transeunte ma espressiva di una incapacità definitiva del debitore.

Quanto alla mancata attivazione dell’azione esecutiva individuale, la Corte ha richiamato il principio per cui l’esistenza di un cospicuo attivo patrimoniale non esclude l’insolvenza, la quale consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza quando vengono meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie per adempiere regolarmente. Il previo esperimento dell’esecuzione individuale non è, inoltre, fatto decisivo ai fini dell’apertura della procedura concorsuale.

Infine, in relazione alla violazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la Corte ha affermato che l’onere di provare di trovarsi “sotto soglia” spetta al debitore, sicché la doglianza si rivela inammissibile d’ufficio, assorbendo ogni altra questione di carattere meramente fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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