Il diniego delle generiche non è sindacabile con gli studi di settore (Cass. pen. Sez. 7 n. 9013 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di accertamento induttivo compiuta mediante gli studi di settore dagli uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta dovuta, non integra una presunzione legale tributaria: i relativi risultati possono costituire, per il principio di atipicità dei mezzi di prova di cui all’art. 189 cod. proc. pen., semplici dati di fatto che il giudice penale valuta liberamente secondo i criteri generali dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.. Il metodo deduttivo, quale modalità di ricostruzione probatoria, sottostà alle ordinarie regole logico-giuridiche di valutazione e non può essere equiparato al sistema delle presunzioni legali. Il diniego delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria ed è congrua, anche quando manchi uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato, asseritamente accertati solo in via presuntiva; con il secondo motivo lamentava il diniego delle attenuanti generiche e la violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando nel merito le doglianze per verificarne la fondatezza.
Quanto al primo motivo, relativo all’utilizzo di dati derivanti dagli studi di settore, la Corte ha precisato che la provvista probatoria non era meramente presuntiva: i giudici di merito avevano evidenziato il ricorso a dati fattuali provenienti dall’Agenzia delle Entrate, coincidenti con l’emissione di fatture per l’attività di preparazione e concia di cuoio e con l’assenza di fatture ricevute. Ha quindi operato una distinzione tra le presunzioni legali tributarie, per le quali opera un principio peculiare, e l’attività deduttiva, quale possibile metodo di ricostruzione probatoria generale. I risultati dell’accertamento induttivo, non essendo stati previamente valutati dal legislatore nella loro portata indiziaria, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, ma assumono il valore di dati di fatto liberamente valutabili dal giudice penale, anche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen.
La Corte ha inoltre rilevato l’intrinseca inammissibilità della censura per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che l’inosservanza di norme non previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza non può essere dedotta con tale motivo di ricorso. Ha infine osservato che il ricorrente non aveva indicato le specifiche previsioni normative che fonderebbero le presunzioni richiamate, omettendo ogni riferimento utile a individuare i parametri di cui deduceva la violazione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione del diniego delle attenuanti generiche più che adeguata. Ha richiamato il principio per cui il giudizio di cui all’art. 62-bis cod. pen. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere escluso con motivazione fondata sulle sole ragioni della personalità del colpevole, purché non contraddittoria e congruamente motivata. Ha citato, in tal senso, il precedente per cui anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato può essere sufficiente per la concessione o il diniego del beneficio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la censura è stata ritenuta infondata alla luce delle considerazioni svolte sui primi due motivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 189 c.p.p. – Prove non disciplinate dalla legge
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso