Canone aggiuntivo idroelettrico, sindacato del TSAP e limiti della verificazione (Cass. Sez. Un. n. 4383 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il canone aggiuntivo posto a carico del concessionario uscente di grande derivazione idrica, in relazione alla prosecuzione temporanea dell’esercizio oltre la scadenza, è legittimo: si pone in rapporto funzionale e corrispettivo con la protrazione della gestione e non presenta i tratti dell’imposta soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost., rientrando nella competenza regionale concorrente in materia di energia ex art. 117, comma 3, Cost. Il sindacato del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in unico grado, resta confinato alla legittimità dell’atto e non si estende al merito, arrestandosi dinanzi a scelte anche meno attendibili, purché congruenti con il fine. Il giudice può disattendere le conclusioni del verificatore, ma deve dar conto in motivazione delle ragioni del dissenso, non essendo configurabile alcuna vincolatività dei giudizi valutativi di quest’ultimo.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione di grande derivazione idrica ad uso idroelettrico, scaduta nel febbraio 2003 e più volte prorogata, impugnava davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti della Giunta regionale e del dirigente competente che quantificavano il canone aggiuntivo previsto dalla legge regionale lombarda. La società contestava, da un lato, l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione degli artt. 117, 23, 119 e 3 Cost.; dall’altro, l’erroneità metodologica della quantificazione, operata su un documento di analisi elaborato da una società regionale.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e disponeva l’acquisizione di una verificazione già in corso in altri giudizi. Con la sentenza definitiva rigettava il ricorso, valorizzando la provvisorietà del canone e disattendendo le conclusioni del verificatore. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la Regione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite rigettano anzitutto l’istanza di trattazione in pubblica udienza. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, la pubblica udienza è eccezionale e la definizione camerale è la regola. La particolare rilevanza della questione di diritto va esclusa non solo quando il tema sia già stato risolto, ma anche quando il principio da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché derivazione di principi già affermati.
Il quarto motivo è infondato. Il canone aggiuntivo si pone in relazione funzionale e corrispettiva con la protrazione dell’esercizio della derivazione: è privo dei tratti dell’imposta e costituisce legittima manifestazione della potestà legislativa regionale in materia di energia. Richiamate le Sezioni Unite n. 1043 del 2022, n. 15990 del 2020 e n. 8036 del 2018, la Corte esclude che i principi sulle fonti rinnovabili invocati dalla ricorrente si estendano agli ex concessionari che continuano a trarre utilità da un impianto che avrebbero dovuto dismettere.
Quanto ai primi tre motivi, la Corte ribadisce che il sindacato del TSAP, in unico grado, si limita all’accertamento dei vizi di legittimità, comprese le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, e non si spinge al merito: non può ritenersi illegittimo l’operato dell’amministrazione solo perché l’interesse pubblico poteva essere perseguito con una scelta diversa o più congruente. Nessuna indebita sostituzione si è verificata, essendo la domanda di annullamento stata rigettata.
Sul rilievo del verificatore, le Sezioni Unite distinguono la verificazione ex art. 66 cod. proc. amm. dalla consulenza tecnica ex art. 67 cod. proc. amm. e ribadiscono che le conclusioni del verificatore non sono vincolanti, purché il giudice motivi adeguatamente il dissenso. Il TSAP ha spiegato le ragioni per cui disattendeva le conclusioni, incentrate sull’omessa considerazione delle caratteristiche dei singoli impianti, valorizzando la provvisorietà del canone e il successivo conguaglio.
Sulla motivazione, la Corte ricorda che la sentenza del TSAP è ricorribile per vizio motivazionale nei soli limiti dell’inesistenza o della mera apparenza, non essendo consentito il raffronto con le risultanze istruttorie. Infine, non sussiste il dedotto contrasto tra le due pronunce: la sentenza non definitiva non aveva statuito sulla congruità del canone, avendo solo disposto un provvedimento ordinatorio e istruttorio, inidoneo a vincolare il giudice. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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