Simulazione di reato e valutazione della particolare tenuità: annullamento per omesso esame (Cass. pen. Sez. 6 n. 5992 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di simulazione di reato è reato di pericolo e si configura quando la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti, non rilevando la successiva ritrattazione intervenuta dopo l’avvio delle indagini. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere tacitamente disattesa dal giudice di merito quando non si connoti in termini di genericità o di manifesta infondatezza. Il divieto di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, trovando applicazione la norma più favorevole al condannato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di simulazione di reato, con il beneficio della sospensione condizionale subordinato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’imputato aveva presentato querela disconoscendo la proprietà di un’autovettura e sostenendo che i propri documenti di identità erano stati utilizzati impropriamente, a seguito della notifica della richiesta di partecipazione a una negoziazione assistita per un incidente stradale.
Nel ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’omessa valutazione della ritrattazione, il diniego della non menzione e la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla colpevolezza, richiamando il principio per cui la falsa denuncia integra il reato di simulazione di reato quando determini l’astratta possibilità di un’attività degli inquirenti. La ritrattazione, intervenuta dopo l’avvio delle indagini, è stata dichiarata irrilevante in quanto inidonea a elidere le conseguenze del fatto, essendo già stata ricostruita autonomamente la consistenza dei fatti.
La Corte ha invece accolto il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., rilevando che il giudice di merito non aveva esaminato la richiesta difensiva, nonostante non fosse generica né manifestamente infondata. Le precedenti condanne non riguardavano reati della stessa indole e il fatto non appariva di per sé incompatibile con il giudizio di minima offensività della condotta.
La Corte ha inoltre accolto il motivo relativo alla sostituzione della pena detentiva, precisando che la richiesta non era manifestamente infondata e che il divieto di sostituzione non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. In materia di successione di leggi penali, l’art. 2, comma quarto, cod. pen. impone l’applicazione della norma più favorevole al condannato.
La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo sulla non menzione della condanna, poiché il beneficio è applicabile solo alla prima condanna e l’estinzione del reato per effetto della sospensione condizionale non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna.
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Nota della Redazione
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