Usura presunta: irretroattività dell’art. 2-bis e rilievo della CMS nel TEG (Cass. civ. Sez. I n. 33755 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, che prevede l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso effettivo globale medio ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, non costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen. e, pertanto, non opera per i rapporti pendenti. La verifica dell’usura oggettiva anteriormente al 1° gennaio 2010 va condotta sul solo TEG, con esclusione della CMS. La doglianza che investa una questione di diritto prospettata come difesa, e non un fatto storico, non è deducibile con il vizio di omesso esame di fatto decisivo. Nella stessa prospettiva, la censura sull’erronea valutazione della CTU si risolve in un apprezzamento degli elementi istruttori, non deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società correntista ha convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale di Roma, chiedendo la restituzione dell’indebito oggettivo in relazione a due rapporti di conto corrente. La domanda muoveva dalla dedotta nullità di clausole contrattuali, per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di interessi ultralegali, la commissione di massimo scoperto, l’indebito calcolo delle valute e il superamento del tasso soglia, con conseguente rideterminazione dei saldi.
Il Tribunale, espletata la CTU, ha accolto solo in parte la domanda, accertando un saldo a credito per il primo conto e un saldo a debito per il secondo, ma rigettando la restituzione. La Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame, ritenendo applicabile il solo TEG senza la CMS, in forza dell’irretroattività dell’art. 2-bis, comma 2, legge n. 2/2009. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in sette profili; la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione della assenza di pattuizione della CMS, della sua nullità e del superamento del tasso soglia emergente dalla CTU. Il Collegio osserva che la questione sottoposta è in realtà una questione di diritto, prospettata come difesa, della quale la sentenza impugnata non reca traccia, essendo l’appello circoscritto alla violazione dell’art. 644 cod. pen. per omessa inclusione della CMS nel calcolo del TEG.
Tale deduzione non può essere veicolata con il vizio di omesso esame di fatto decisivo, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 26305/2018). Parimenti inammissibile è la censura relativa alla valutazione della CTU: la consulenza costituisce elemento istruttorio dal quale trarre il fatto storico, sicché la doglianza si risolve in un’erronea valutazione delle prove, non deducibile con il vizio invocato e, comunque, carente di specificità.
Il motivo è inoltre inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in ordine alla dedotta violazione di legge. La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza: l’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, nel prevedere che dal 1° gennaio 2010 la CMS entri nel calcolo del TEGM ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen., e quindi non opera per i rapporti pendenti.
Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16303/2018 e le conformi Cass. n. 17633/2021, Cass. n. 3867/2019 e Cass. n. 1464/2019. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento delle eccezioni della controricorrente, condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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