Il valore della causa nelle opposizioni allo stato passivo non si determina sommando i crediti di più creditori (Cass. civ. Sez. 1 n. 19386 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione allo stato passivo proposta ex art. 100 l. fall. da un creditore cessionario, ai fini della liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/2014, il valore della causa non si determina sommando il valore dei crediti dei diversi creditori ammessi, poiché le domande proposte contro più parti danno luogo a cause scindibili, essendo i rapporti dedotti distinti ed autonomi, cumulati soltanto dal lato soggettivo. L’esercizio del potere discrezionale del giudice nella liquidazione tra minimo e massimo tabellare non è sindacabile in cassazione, mentre è sindacabile l’individuazione dello scaglione applicabile. Il giudice deve attenersi al principio di soccombenza applicato all’esito globale del processo e non ai singoli gradi di giudizio.
Il Fatto
Un creditore cessionario, titolare di una ditta, aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società ai sensi dell’art. 100 l. fall. (nel testo anteriore alla riforma del 2006-2007), contestando l’ammissione dei crediti di numerosi creditori, tra cui lavoratori dipendenti, enti previdenziali e istituti di credito. Dopo un primo ricorso per cassazione accolto, la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva rigettato l’impugnazione, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo i residui due terzi a carico del creditore opponente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i sei motivi di ricorso, dichiarando inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il sesto, rigettando il quinto e accogliendo il quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali. Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura con cui il ricorrente contestava l’utilizzo, quale parametro per la liquidazione, dello scaglione da € 520.000 a € 1.000.000, ottenuto dalla sommatoria dei crediti dei diversi creditori ammessi.
La Corte ha precisato che nel caso di specie le domande erano state proposte contro più parti e davano luogo a cause scindibili, essendo i rapporti dedotti distinti ed autonomi. Il valore della causa, quindi, non poteva essere determinato sommando il valore delle singole domande, secondo la consolidata giurisprudenza, poiché, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte e autonome; pertanto, la pronuncia si è discostata dall’art. 5 della tabella ministeriale, che rinvia alla disciplina codicistica per la determinazione del valore. Non trovava applicazione l’art. 10, comma 2, c.p.c., che prevede la sommatoria solo per le domande proposte contro la medesima persona. La Corte ha poi ritenuto non sindacabile la scelta dei valori medi, attenendo al potere discrezionale del giudice.
Quanto al quinto motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice deve attenersi alla soccombenza applicata all’esito globale del processo, non ai diversi gradi di giudizio, sicché la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Il sesto motivo è stato invece dichiarato inammissibile per mancata specificazione della diversa liquidazione conseguente all’applicazione dei parametri previgenti; i nuovi parametri, in ogni caso, si applicano a tutte le liquidazioni successive all’entrata in vigore del decreto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.